Appendice 3 – Casi di studio

In questa appendice si riportano alcuni casi di studio tratti dal sito del Progetto SeLiLi legati all’uso delle licenze Creative Commons.

SeLiLi è “un progetto del Centro NEXA del Politecnico di Torino e della Regione Piemonte i cui scopi sono da un lato fornire informazioni precise, utili e puntuali, dall’altro erogare servizi di consulenza e assistenza in svariati ambiti – legale, tecnologico, economico e altri – in relazione alle “licenze libere”, ovvero quelle licenze di diritto d’autore ispirate ai principi di diffusione e condivisione del sapere, e agli argomenti ad esse inerenti.”

SeLiLi non è uno studio legale, anche se al suo interno sono operativi a titolo volontario alcuni avvocati e studiosi di diritto; per questo motivo non rilascia veri e propri pareri legali, ma “informative” con le quali traccia le linee guida generali per l’inquadramento giuridico dei casi che gli vengono sottoposti dagli utenti.

Non essendoci ad oggi giurisprudenza sulle licenze Creative Commons, le informative di SeLiLi rappresentano la principale fonte di casistica disponibile in Italia in materia. Qui sono stati selezionati e rielaborati i casi più rappresentativi tra quelli finora pubblicati da SeLiLi.[1]

Il sito ufficiale di SeLiLi è http://selili.polito.it/.

Caso 2009-01 – Utilizzazione nell’ambito di un’attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere

Fatto

La società X, gerente un bar ristorante aperto al pubblico, intende diffondere all’interno dei suoi locali musica d’ambiente e, periodicamente, organizzare eventi concertistici, limitando però la scelta dei brani musicali da diffondere o eseguire a quelli distribuiti attraverso licenze libere.

Tra le altre cose, la società X intende altresì consentire che i clienti che lo desiderino possano masterizzarsi su CD/DVD la musica ascoltata nel locale.

Quesito

Considerato il carattere commerciale dell’attività ed il fatto che i locali del bar ristorante entro i quali dovrebbero avvenire sia la diffusione sia l’esecuzione di brani musicali, sarebbe la società X chiamata a corrispondere alcunché a SIAE?

E’ necessario apporre il c.d. bollino SIAE sui supporti masterizzati dal cliente della società X nei suoi locali?

Contesto normativo

Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 180 e segg.; DPCM 11/7/2001, n. 338 sul bollino SIAE.

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Risposta al quesito

Non v’è dubbio che le operazioni di riproduzione, diffusione ed esecuzione di opere musicali che la Società X si ripropone di effettuare nel suoi locali a vantaggio dei clienti integrano utilizzazioni di opere dell’ingegno, consentite solo in presenza di consenso degli aventi diritto (autori o titolari di diritti connessi).

Per altro verso, l’utilizzazione di brani distribuiti secondo schemi di licenza libera (Creative Commons e simili) consentirebbe di superare il problema, rendendo superfluo il consenso dei soggetti sopra menzionati, a condizione che:

a) si tratti di licenze che autorizzano l’uso commerciale dell’opera (non pare che possa essere revocato in dubbio il fatto che l’uso che la società X si ripropone di fare sia un uso commerciale). Nel caso delle licenze CC paiono idonee allo scopo le seguenti: BY (Attribution); BY, ND (Attribution, No Derivative); BY, SA (Attribution, Share Alike).

b) venga chiarito che, attraverso di esse, vengono concessi in licenza anche i diritti connessi (sotto questo profilo, le licenze Creative Commons, ultima versione, sembrano in linea con tali esigenze).

La Società X, a condizione che diffonda nei suoi locali esclusivamente “musica libera” di non iscritti SIAE, non sarà chiamata a corrispondere alla SIAE stessa alcun compenso di sorta, fatta eccezione, naturalmente, per la tassa sul pubblico spettacolo in caso di performance dal vivo.

Quanto all’attività di masterizzazione, anch’essa potrebbe essere considerata lecita in presenza di opere rilasciate con licenze libere che autorizzino l’uso commerciale dell’opera.

Infine, l’obbligo di apporre il bollino SIAE è adempimento che prescinde dalle modalità di distribuzione delle opere dell’ingegno secondo schemi di licenza libera. Per tale ragione, allorché la società X predisponga un servizio di distribuzione di supporti contenenti la musica diffusa nei suoi locali, soggiacerà all’obbligo di apporre il bollino ai sensi dell’art. 181-bis l.a. anche se su tali supporti venga riprodotta solo musica “libera”.

Peraltro, tale obbligo, si potrebbe argomentare, non parrebbe applicabile a fattispecie in cui il supporto su cui viene masterizzato il contenuto sia di proprietà del cliente e non venga distribuito dalla società X (ovvero non “sia destinato alla circolazione” nel senso della norma sopra citata).

Caso 2009-02 – Licenze Creative Commons e font tipografici

Fatto

Il quesito proposto riguarda l’utilizzo di un set di font, in particolare, di alcuni caratteri tipografici che sono stati creati e che verranno utilizzati per la creazione del logo e del menù di un locale commerciale.

Quesito

Si chiede se:

a) sia possibile utilizzare una licenza Creative Commons per tutelare i Font;

b) la tutela con licenza Creative Commons sia possibile anche in assenza di alcuna registrazione dei font conformemente al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, Codice della proprietà industriale.

Questioni di diritto emergenti

Si deve distinguere tra carattere tipografico e font. Il primo si riferisce al “tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere. “Il font” può indicarsi, invece, quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto carattere tipografico (cioè il software).

Quindi sembra possibile accedere ad un duplice regime di tutela: il primo, relativo al carattere tipografico, che trova ragione nella tutela quale disegno e modello, e quindi secondo le norme in tema di diritto industriale e se ne ricorrono anche i requisiti di diritto d’autore e della concorrenza; il secondo, relativo al font, di tutela di diritto d’autore applicabile al software e conseguentemente la possibilità di disciplinare l’utilizzo di tale software con l’applicazione della licenza creative commons.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si può di seguito indicare la possibile soluzione del quesito:

Risulta possibile distribuire tramite licenze Creative Commons un particolare set di font tipografici, inteso come il software che consente l’installazione e la visualizzazione del carattere tipografico. Permane, invece, la tutela del carattere tipografico secondo le norme del diritto industriale, del diritto d’autore, e del diritto alla concorrenza ove ne sussistano i requisiti.

Il fatto di cui al punto 1. richiede l’esame di una fattispecie complessa in cui si dive distinguere fra una tutela secondo il diritto industriale ed il diritto d’autore.

Si deve in ogni caso e preliminarmente distinguere tra “il tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere e “il font,” che può indicarsi quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto il carattere tipografico (cioè il software).

– 1. Il “Carattere Tipografico”

Di seguito si indicheranno i riferimenti legislativi per la tutela del “carattere tipografico”.

– 1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale

Si deve prendere in considerazione la disciplina di seguito indicata:

a) Il Codice della Proprietà Industriale

All’art. 31, nella sezione III, Disegni e Modelli, si afferma che:

comma primo: “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”

comma secondo: “Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, i caratteri tipografici possono formare oggetto di tutela conformemente alla parte della disciplina del Codice della Proprietà Industriale che riguarda i disegni e modelli.

b) Il Regolamento n. 6/02/CE

Anche per quanto riguarda il Regolamento all’art. 3 si indica, con riferimento al diritto dei disegni e modelli, che per “b) “prodotto” si intende: “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l’altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori”.

All’art. 96, comma primo, viene altresì previsto che: “Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale”.

Il regolamento non differisce sostanzialmente dalla disciplina nazionale, fatta eccezione, vale sottolineare, per la tutela dei modelli e dei disegni non registrati. Pertanto, l’autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.

c) I requisiti di accesso alla registrazione dei disegni e modelli ai sensi del Codice di Proprietà Industriale.

Il requisiti di accesso alla registrazione sono la novità ed il carattere individuale.

La novità viene intesa come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla data della domanda di registrazione anche se la disciplina tende a limitare i casi di predivulgazione a tutte quelle ipotesi che non siano:

comunicazioni a terzi vincolati dal segreto;

divulgazioni avvenute per abuso a danni dell’autore del disegno;

divulgazioni per le quali non si possa pensare che abbiano avuto notizia “gli ambienti del settore interessato, peranti nella comunità”, e per le divulgazioni realizzate dallo stesso autore nei dodici mesi anteriori alla data della registrazione.

Per quanto riguarda “il carattere individuale” si intende “se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione” (art. 33, Codice di Proprietà Industriale).

La registrazione dei modelli e disegni ha efficacia per cinque anni e può essere prorogata sino ad un massimo di venticinque anni.

– 1.2. Sulla tutela secondo il diritto d’autore

Disegni e modelli possono anche essere tutelati secondo il diritto d’autore. Infatti la legge di attuazione del della Direttiva C.E. n. 71/98/CE ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e tutela d’autore. L’art. 44 c.p.i. prevede però, su disegni e modelli, una durata di soli 25 anni dalla morte dell’autore, Tuttavia tale tutela, e quindi la regola del cumulo, opera solo nel caso di tutte le opere di “design”, che presentano i requisiti indicati all’art. 2, n. 10 l.d. aut., come modificato dal d.lgs. n.95/2001, con le espressioni di “carattere creativo” e di “valore artistico”.

Il primo requisito (“carattere creativo”) si riferisce al fatto che l’opera mostri l’impronta del suo autore, quindi, come tradizionalmente inteso, nel senso che basta che l’autore non abbia copiato l’opera, ma la abbia creata.

Il secondo requisito (“valore creativo”) segnala, invece, l’intenzione del legislatore di riservare la tutela d’autore alla fascia più importate delle opere di design, cioè quelle che presentino un importante valenza estetica.

– 1.3. Tutela concorrenziale e marchio

Per la forma il cui carattere individuale consiste in un vero e proprio carattere distintivo può parlarsi di cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenziale, nonché cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio.

Diversamente per la forma il cui carattere individuale non equivalga al carattere distintivo, la registrazione come modello costituisce unica possibile tutela.

– 2. Il “Font” inteso quale supporto fisico che consente di utilizzare il carattere tipografico

Per quanto riguarda il font sembra potersi far richiamo alla tutela del software e, come altre forme di software, il font sarà soggetto a licenza che definisce i termini ed i modi dell’utilizzo. Il font consente, infatti, che il carattere possa essere utilizzato in diverse applicazioni e quindi sia compatibile, ad esempio, con siti web o dispositivi mobili.

Riguardo ai fonts ed il loro utilizzo è utile consultare i seguenti indirizzi:

http://www.adobe.com/type

http://www.apple.com/downloads/macosx/imaging_3d/fontpilot.html

http://www.bsa.org

http://www.fonts.com

http://www.fontwise.com

http://www.itcfonts.com

http://www.linotype.com

http://www.microsoft.com/typography

http://www.microsoft.com/typography/FontValidator.mspx

http://www.monotypeimaging.com

Risposta al quesito

Il caso in esame dovrebbe pertanto essere valutato in concreto con riferimento all’individuazione delle caratteristiche del carattere tipografico. In particolare, se il “carattere tipografico” ha quei caratteri previsti dalla disciplina sopra indicata per poter accedere alla tutela. Per questo si potrebbe iniziare una prima indagine su alcuni siti internet al fine di identificare se è stato già utilizzato un simile carattere, ad esempio: www.identifont.com.

Rimane invece tutelabile il font nei limiti di quanto previsto per il software, senza che occorra alcuna registrazione del carattere tipografico, e potrà essere applicata per l’utilizzo la licenza Creative Commons.

Caso 2010-01 – Incompatibilità tra la qualità di associato alla SIAE e l’uso di licenze CC

Fatto

La richiesta proviene da un’associazione che vuole creare una serie di documentari con colonna sonora nell’ambito di un progetto di promozione del territorio. L’autore delle opere musicali, soggetto associato alla SIAE, ha acconsentito all’utilizzazione gratuita dei brani all’interno dei filmati, accordando una licenza Attribution-NonCommercial (CC-BY-NC) all’associazione.

Quesito

È possibile utilizzare le opere musicali senza l’autorizzazione ed il pagamento dei compensi alla SIAE, avendo l’autore prestato il suo consenso?

Questioni di diritto emergenti

Carattere esclusivo del mandato conferito dall’autore associato alla SIAE e conseguente incompatibilità tra l’iscrizione alla SIAE e l’utilizzo di licenze Creative Commons.

Risposta al quesito

L’autore che si iscrive alla SIAE, così come il soggetto mandante non iscritto, affida ad essa in via esclusiva la gestione dei diritti di sfruttamento economico di cui è titolare e si spoglia della facoltà di amministrare personalmente le proprie opere. Le licenze Creative Commons rappresentano una forma di gestione diretta dei diritti ed il loro utilizzo è quindi incompatibile con la qualità di autore associato alla SIAE.

Nel caso di specie è dunque irrilevante la circostanza che l’autore abbia prestato il suo consenso e pertanto l’associazione deve richiedere l’autorizzazione alla SIAE per poter utilizzare i suoi brani.

Caso 2010-02 – Violazione licenza CC-BY: utilizzazione legittima dell’opera da parte di un soggetto terzo

Fatto

La richiesta proviene da un blog di informazione che pubblica articoli online con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Un secondo blog utilizza in parte gli articoli del richiedente, inserendo il link al sito di quest’ultimo per l’accesso dell’utente all’intero testo.

Quesito

È possibile far valere la violazione della licenza perché l’opera non viene utilizzata nei termini suggeriti dal richiedente?

Questioni di diritto emergenti

Interpretazione del contenuto della licenza CC-BY e coordinamento della clausola di attribuzione con il diritto alla citazione.

Risposta al quesito

La licenza CC-BY (art. 3, legal code) consente all’utilizzatore dell’opera di riprodurla e distribuirla in tutto o in parte, nonché di modificarla, a condizione che vengano adempiuti due obblighi: l’utilizzatore deve fare menzione della licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti (art. 4.a, legal code) ed adempiere all’obbligo di attribuzione (art. 4.b legal code), con la menzione dell’autore ed in particolare, ove possibile, del suo nome o del suo pseudonimo.

Nella fattispecie in esame l’utilizzazione dell’opera in un modo diverso da quello suggerito non costituisce una violazione della licenza, ma nel secondo blog è assente la menzione della licenza adottata dal titolare dei diritti ed è ipotizzabile l’inadeguatezza dell’attribuzione, essendovi solamente un link senza menzione esplicita dell’autore.

Tuttavia, anche se venisse provato l’inadempimento di uno dei due obblighi, nel caso di specie non sarebbe possibile far valere la violazione della licenza in quanto viene in rilievo il diritto di citazione, libera utilizzazione prevista dall’articolo 70 della legge 633/41, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini della licenza (art. 2, legal code). L’uso dell’opera è quindi legittimo in ragione dell’applicabilità del diritto di citazione che, a prescindere dal tipo di licenza adottata dal titolare dei diritti, permette ai soggetti diversi dall’autore di riportare una parte di un’opera per fini di cronaca, con l’obbligo di citare la fonte ove questa sia fornita.

Caso 2010-03 – Modello di dicitura e di contratto: licenza CC-BY-SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi

Fatto

Il richiedente è un’associazione culturale che gestisce numerose attività indirizzate alla promozione della cultura e dell’arte, nonché delle licenze libere1. Sotto quest’ultimo aspetto, l’associazione ha dedicato un’apposita pagina web volta a motivare la scelta di adottare le licenze Creative Commons per le proprie opere. L’associazione ha pubblicato diversi volumi con licenza Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) ed ha adottato tale licenza anche per i documenti contenuti nei propri archivi.

Quesito

La richiesta è articolata in più quesiti.

1) Vi sono correzioni da apportare alla pagine volta a motivare la scelta delle licenze libere?

2) Domande relative alla pubblicazione di un’opera letteraria con licenza CC.

a. Per la pubblicazione di un volume scritto a più mani è necessario che tutti gli autori e l’editore firmino un contratto in cui sia parte anche l’associazione?

b. Quale è la dicitura CC-BY-SA da inserire nel volume?

3) Domande connesse alla legittimazione a licenziare l’opera e alla durate del diritto d’autore.

a. In caso di opera il cui autore è morto da meno di 70 anni è necessaria l’autorizzazione degli eredi per adottare una licenza CC-BY-SA?

b. La documentazione di autori morti da più di 70 anni può essere licenziata con licenza CC-BY-SA o è di pubblico dominio?

c. Vi è un esempio di contratto standard che un’associazione può adottare per licenziare la sua documentazione in CC-BY-SA e chi è il soggetto legittimato a prendere tale decisione?

4) Le licenze Creative Commons sono valide ed efficaci esclusivamente nel proprio ordinamento o in tutto il mondo?

Questioni di diritto emergenti

Modello di dicitura e di contratto di licenza CC-BY-SA, legittimazione a licenziare l’uso dell’opera, durata del diritto d’autore, estensione mondiale delle licenze Creative Commons.

Risposta al quesito

1) Nelle pagine dedicate alla scelta di licenze libere occorre prestare attenzione a non incorrere in confusioni terminologiche. Le licenze Creative Commons non permettono un nuovo diritto d’autore, esso nasce nel momento in cui viene creata l’opera e l’adozione di un tipo di licenza libera, in alternativa a quella proprietaria, non ha effetti sull’esistenza e l’acquisizione dei diritti che l’autore ha sull’opera. Le licenze, infatti, costituiscono semplicemente lo strumento attraverso il quale il titolare dei diritti permette a soggetti terzi di utilizzare la propria creazione intellettuale.

La differenza tra le licenze standard e le licenze Creative Commons non risiede dunque nel fatto che esse facciano capo a due diverse tipologie di diritto d’autore, bensì nell’adozione di due diversi approcci rispetto alle autorizzazioni concesse agli utilizzatori: le licenze tradizionali si basano sul concetto di “tutti i diritti riservati”, mentre le licenze Creative Commons si fondano sul modello “alcuni diritti riservati”.

2.a) La necessità del contratto dipende dall’uso che se ne vuole fare. In ogni caso, anche quando non è richiesta la forma scritta per un contratto, è buona norma provvedere a redigerlo per iscritto al fine di avere una prova dell’accordo relativo alla cessione/autorizzazione/licenza.

2.b) Un modello esemplificativo di dicitura da adottare per un volume licenziato con CC-BY-SA è il seguente:

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*titolo dell’opera*

Copyright ANNO Casa Editrice NOME Alcuni Diritti Riservati

Quest’opera e’ rilasciata ai termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale 2.5 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/)

ESTREMI, INDIRIZZO, ALTRI DATI CASA EDITRICE

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È possibile trovare esempi all’url http://wiki.creativecommons.org/HOWTO_Publish

3a) Per poter rilasciare una licenza su un’opera è necessario essere il titolare dei diritti; qualora i diritti siano in capo ad un altro soggetto, sia esso l’autore o i suoi eredi, occorre avere ottenuto una esplicita autorizzazione scritta dal titolare dei diritti. L’associazione, qualora non sia titolare dei diritti, non può quindi adottare una licenza Creative Commons, se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’avente diritto.

3b) Un’opera è protetta dal diritto d’autore per tutta la durata della vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte. Trascorso tale periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non è più possibile, né necessario rilasciarla con licenza Creative Commons.

3c) Il soggetto che può prendere la decisione di adottare le licenze Creative Commons per le opere sulle quali l’associazione detiene i diritti va individuato sulla base dell’atto costitutivo e del regolamento associativo, essendo possibile che l’organo deliberativo deleghi tale facoltà ad altro soggetto.

Un esempio di contratto di licenza libera adottabile può essere il seguente:

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CONTRATTO PER LICENZA LIBERA Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Il sottoscritto,

Nome e Cognome ……………………………  Qualifica …………………………

Istituzione e indirizzo ………………………

Vista la delibera del [data] dichiara di adottare la licenza libera Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 per:

Archivio …………………………………………………..

Fondi in CC-BY-SA …………………

Note

Secondo la procedura di licenza libera CC-BY-SA 3.0

1) chiunque è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare la documentazione/parte della documentazione, nonché di modificarla

2) il contraente ha l’obbligo di attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati qui sotto e in modo tale da non suggerire che essi avallino il contraente o il modo in cui usa l’opera;

2b) Attribuzione e crediti …………………………….

3) in caso di alterazione o trasformazione dell’opera, o di uso di questa per la creazione di una nuova opera, l’opera risultante può essere distribuita solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Tutta la documentazione elencata sopra è coperta dalla licenza libera CC-BY-SA 3.0, fatta eccezione per la documentazione e le opere i cui diritti appartengono ad altri. Tutte le modifiche alla licenza saranno comunicate online e all’associazione Creative Commons.

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione e la distribuzione di questo documento.

Data ……………..        Firma ………………………………

======================================

4) Le licenze Creative Commons sono efficaci per tutto il mondo, così come stabilito dall’art. 3 del legal code delle diverse licenze. In particolare il titolare dei diritti può adottare le c.d. licenze generiche o unported, che non fanno riferimento a nessun ordinamento in particolare e che sono in lingua inglese, ovvero le licenze c.d. ported, anch’esse efficaci in tutto il mondo, ma tradotte e strutturate in maniera tale da adattare le singole clausole della licenza all’ordinamento nazionale di riferimento. Si veda a tal proposito le FAQ 1.27 e 1.28 sul sito http://wiki.creativecommons.org/FAQ. In particolare all’articolo 8 f del legal code 2.5 it è enunciata la clausola iCommons, dove si precisa che la licenza ported trova applicazione in caso di utilizzo dell’opera in Italia, mentre negli altri casi verrà applicata l’analoga licenza unported.

Caso 2010-06 – Web radio e clausola NC

Fatto

Il richiedente è intenzionato ad avviare una web radio e ad inserire all’interno della programmazione musica licenziata con Creative Commons. Il sito che ospita la radio avrà dei banner e della pubblicità, mentre il palinsesto e l’interfaccia web della stessa conterranno solo programmi e musica, senza annunci pubblicitari.

Quesito

Quali brani licenziati con Creative Commons è possibile inserire nel palinsesto di una web radio? Occorre pagare delle royalties per l’utilizzo degli stessi?

Questioni di diritto emergenti

Interpretazione della clausola “non commerciale” delle licenze Creative Commons.

Risposta al quesito

Da un punto di vista pratico, sotto il profilo della reperibilità delle musiche licenziate in Creative Commons, è possibile utilizzare molteplici siti web che permettono di trovare musica CC, sia commerciale, sia non commerciale. Si veda a titolo esemplificativo www.beatpick.com, www.jamendo.com, www.magnatune.com. Per individuare ulteriori brani è inoltre possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere predisposta dal sito Creative Commons (http://search.creativecommons.org).

Da un punto di vista giuridico, per quanto riguarda la tipologia di musica CC inseribile nel palinsesto, la stessa varia a seconda del carattere commerciale o meno della web radio. Nel caso di radio commerciale il palinsesto deve limitarsi a trasmettere brani con licenze CC che non riportino la limitazione Non-Commercial, mentre le radio non commerciali possono utilizzare qualunque musica licenziata con CC.

Secondo quanto disposto dall’art. 4.b legal code CC-BY-NC 2.5.it, l’uso commerciale vietato dalla clausola Non commerciale è quell’utilizzo dell’opera “in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato”. L’unica ipotesi disciplinata direttamente dalla clausola NC è quello dello scambio dell’opera con altre creazioni intellettuali protette dal diritto d’autore: tale uso non è considerato essere commerciale se non viene pagato un compenso monetario per lo scambio. Al di fuori di questa ipotesi letterale, il carattere commerciale o meno di un utilizzo in molti casi non è di facile determinazione e non è vi è giurisprudenza sul punto che possa facilitare l’interpretazione della clausola. Occorre però sottolineare che, in generale, la presenza di pubblicità, di banner o di qualunque altra forma di marketing che rappresenti un vantaggio economico per l’utilizzatore fa propendere in maniera determinante per la natura commerciale della radio e, per converso, deve escludersi il carattere commerciale nell’ipotesi in cui non siano presenti forme di pubblicità nel sito.

Nota interna: Nel caso di specie si potrebbe sostenere che lo scopo dei banner sia solo quello di godere di un servizio di hosting gratuito, come sembra dedursi dai dati forniti dal richiedente, e che esso equivalga sostanzialmente a cercare di rientrare dai costi di distribuzione, senza ottenere alcun vantaggio commerciale o compenso monetario privato. Seguendo una tale interpretazione si potrebbe dunque escludere il carattere commerciale dell’uso. Lo scopo di lucro dell’Internet Service Provider che ospita i contenuti inserendo annunci pubblicitari non dovrebbe pertanto rilevare qualora l’utilizzatore dell’opera non riceva alcun vantaggio economico o compenso monetario dal servizio di pubblicità online.

Caso 2010-08 – Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera per campagna elettorale

Fatto

La richiedente scopre che in una campagna elettorale una sua fotografia di paesaggi è stata utilizzata su un volantino. Tale fotografia, caricata sul suo account flickr, è coperta da licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA).

Quesito

In che modo è possibile far valere la violazione della licenza? Può rilevare la non condivisione da parte dell’autrice dello scopo con cui è stata utilizzata l’opera?

Questioni di diritto emergenti

Violazione della licenza CC-BY-NC-SA

Risposta al quesito

La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che l’autore della medesima sia menzionato (clausola BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola SA).

Nel caso di specie è innanzitutto ipotizzabile la violazione della clausola Attribuzione e Condividi allo stesso modo in quanto nel volantino elettorale non è presente nessuna menzione della paternità ovvero della licenza originaria della fotografia. Inoltre potrebbe essersi verificata una violazione della clausola Non commerciale in caso di preparazione del volantino da parte di un’agenzia professionale, soggetto a cui sarebbe imputabile la violazione.

La non condivisione del fine con cui l’opera è stata utilizzata invece non rileva in quanto, utilizzando la licenza CC-BY-NC-SA, l’autore impone solo le limitazioni presenti in tale licenza. Peraltro, occorre ricordare che i diritti morali non vengono pregiudicati dalle licenze Creative Commons, ma nel caso di specie non sembrerebbe possibile ritenere che gli stessi siano stati violati.

Caso 2010-12 – Licenze CC: progetti di design

Fatto

Le richiedenti sono due studentesse che per la propria tesi di laurea stanno realizzando un sito web ed una rivista cartacea. Utilizzando il sito web, gli autori delle opere di design possono condividere i propri progetti in rete, mostrandone i passi costitutivi e permettendo a chiunque di riprodurli.

Quesito

Nel permettere a chiunque la riproduzione del progetto di design, è possibile obbligare l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera, riservando inoltre all’autore la commercializzazione della propria creazione intellettuale?

Questioni di diritto emergenti

Applicabilità licenze Creative Commons ai progetti di design ed articolarsi delle differenti tutele su tali tipologie di creazioni intellettuali.

Risposta al quesito

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie, alla luce delle esigenze evidenziate dalle richiedenti, viene consigliata l’adozione della licenza Attribution (CC-BY), che obbligherà gli utilizzatori a riconoscere la paternità dell’opera e ad indicare l’autore della stessa nei modi eventualmente dallo stesso indicati (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode). Vengono poi richiamate le clausole Non Commerciale (NC) e Non Opere Derivate (ND) che permetteranno all’autore del progetto di riservarsi, rispettivamente, i diritti di utilizzazione commerciale e quelli di trarre opere derivate.

Viene infine sottolineato che il caso di specie è peculiare in quanto oggetto della richiesta sono opere di design, creazioni intellettuali tutelate da diverse normative. Da una parte, le opere di design possono infatti accedere alla tutela del diritto d’autore all’atto della creazione, ma solo qualora godano di un sufficiente grado di creatività e di valore artistico (articolo 2.10 Legge 633/1941). Dall’altra, sono tutelabili attraverso la protezione delle opere di design registrate, secondo quanto disposto dal Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 sezione III), ovvero di quelle non registrate, in base al regolamento comunitario 6/2002 (art. 11). Viene quindi fatto presente alle richiedenti che le licenze Creative Commons permettono di disporre dei soli diritti riconducibili alla tutela autorale delle opere di desgin, non anche di quelli riconosciuti dalle altre normative.

Caso 2010-18 – Violazione licenza CC: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Fatto

La richiedente è autrice di alcuni blog che pubblica sotto licenza Creative Commons. Periodicamente un soggetto terzo copia gli articoli ivi pubblicati, senza menzionare la fonte da cui sono tratti. Nonostante la richiedente abbia preso contatti con tale persona, il comportamento è rimasto invariato.

Quesito

Come è possibile agire per far valere la violazione della licenza CC?

Questioni di diritto emergenti

Violazione ed enforcement di una licenza CC.

Risposta al quesito

La richiedente non specifica quale sia la licenza Creative Commons adottata per il blog, ma in tutte e sei le licenze in uso è presente la clausola Attribuzione (BY) che obbliga l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera al suo autore. Pertanto, nonostante la necessità di un esame più attento della questione, se effettivamente viene effettuata una riproduzione integrale degli articoli senza che venga fatta menzione della fonte e dell’autore originario, si è in presenza di una violazione dei termini della licenza CC ed in particolare per l’appunto della clausola Attribuzione.

Sarebbe inoltre possibile lamentare la violazione dei diritti morali riconosciuti in capo all’autore dalla legge 633/1941, ed in particolare del diritto alla paternità dell’opera previsto all’articolo 20.

A fronte della mancato riscontro della comunicazione scritta che la richiedente ha inviato all’utilizzatore per richiedere la cessazione del suo comportamento, le viene suggerito di rivolgersi ad un legale di fiducia.

Caso 2010-19 – Richiesta informativa: licenze CC e web radio

Fatto

Il richiedente ha creato una web radio ed è interessato al funzionamento delle licenze Creative Commons.

Quesito

Esiste una licenza Creative Commons per le web radio?

Questioni di diritto emergenti

Applicabilità licenze CC nell’ambito di una web radio.

Risposta al quesito

Le licenze di diritto d’autore, tra le quali vanno ricomprese le Creative Commons, si applicano ad un’opera precisa e pertanto la domanda posta dal richiedente risulta essere troppo vaga. Tuttavia, nel caso di specie le licenze Creative Commons possono venire in rilievo sotto due profili.

Innanzitutto va preso in considerazione il profilo dell’applicabilità delle licenze CC alla musica trasmessa in radio: qualora il gestore della web radio detenga i diritti su alcuni brani, egli può liberamente scegliere di licenziare tali opere in CC. Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it.

Per i brani di cui invece il richiedente non è il detentore del diritto d’autore viene in rilievo il profilo della facoltà di trasmettere le opere musicali coperte da CC. Il gestore di una radio può utilizzare liberamente la musica rilasciata con Creative Commons ed inserirla nel proprio palinsesto secondo i termini di licenza. A tale proposto occorre notare che in caso di natura commerciale della radio, il palinsesto deve essere limitato a quei brani la cui licenza CC non riporti la limitazione Non Commercial. La natura commerciale o meno della radio va valutata di caso in caso, tuttavia in via generale è utile rilevare che il fatto che venga ospitata della pubblicità, dei banner, o qualunque altra forma di marketing in grado di rappresentare un vantaggio economico, costituisce un forte indicatore di commercialità.

Per reperire la musica licenziata in CC da inserire nel palinsesto della web radio, vi sono diversi siti web: a titolo esemplificativo si possono segnalare www.beatpick.com, www.jamendo.com, www.magnatune.com. Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere del sito Creative Commons: http://search.creativecommons.org.

Caso 2010-21 – Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche

Fatto

La richiedente è autrice di opere fotografiche ed è interessata a renderle disponibili con licenze Creative Commons.

Quesito

Vengono poste una serie di domande.

1) Per la pubblicazione di fotografie su Facebook, la licenza CC che si applica deve essere inserita nei metadati del file oppure deve essere presente un water mark sull’immagine digitale?

2) Nonostante l’adozione di una licenza CC con clausola Non Commerciale è comunque possibile concedere ad uno specifico soggetto la facoltà di utilizzare per scopi commerciali l’opera a fronte di un compenso da concordarsi?

3) Come si applicano le licenze CC per le opere distribuite su un CD e non pubblicate online?

Questioni di diritto emergenti

Applicabilità delle licenze CC alle opere fotografiche distribuite online ed offline, natura non esclusiva delle licenze CC.

Risposta al quesito

1) Facebook implementa solo parzialmente le licenze CC, non permettendo l’indicazione completa della licenza applicata alle opere caricate sul social network. Le modalità profilate dalla richiedente, con l’inclusione delle informazioni sulla licenza CC prescelta nei metadati e di un water mark sull’opera, rappresentano un ottimo metodo per indicare il regime di circolazione giuridica della propria creazione intellettuale.

2) La clausola Non Commerciale vieta ai terzi ogni utilizzo commerciale dell’opera, riservando al licenziatario tutti i diritti di sfruttamento economico. Le licenze Creative Commons sono però licenze non esclusive (art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e ciò comporta che il licenziatario, titolare dei diritti sull’opera, ha la facoltà di concedere una licenza ad hoc al soggetto che lo contatti per richiedere un’autorizzazione ad utilizzare per scopi commerciali la creazione intellettuale. È anche possibile adottare il protocollo CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un strumento che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.

3) Le informazioni sulla licenza CC prescelta possono essere indicate in vari modi. Per le opere offline, il sito di Creative Commons permette di creare, a seguito della scelta della licenza da applicare attraverso il form disponibile all’url http://creativecommons.org/choose/, esempi di testi che possono essere utilizzati: “This work is licensed under the Creative Commons …. [tipo di licenza scelta]. To view a copy of this license, visit ….[url del riassunto del legal code] or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA”. Per avere un testo analogo con riferimento alla licenza adottata si veda le istruzioni reperibili all’URL http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators#Marking_Specific_Media nella sezione “offline text”. Rispetto al caso specifico sottoposto dalla richiedente, ovvero all’opera contenuta in un CD, è buona norma indicare i termini della licenza sia in un file all’interno del CD, sia nella copertina, riportando le diciture ed i loghi previsti per la licenza CC che si è adottata e che sono disponibili sul sito di Creative Commons.

A livello generale, con riferimento al fatto che si tratta di opere fotografiche, viene inoltre fatto presente alla richiedente che l’applicazione sull’immagine stessa di una breve dicitura, attraverso un normale programma di image editing, indicante l’autore, l’anno ed i termini di licenza garantisce una migliore conoscenza da parte del pubblico del tipo di licenza prescelta.

Caso 2010-22 – Licenze CC e titolarità dei diritti sull’opera: associazioni

Fatto

Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all’applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell’ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:

– scenario 1: l’opera viene creata autonomamente dall’ssociato.

– scenario 2: l’opera viene create dagli associati in nome dell’associazione.

Quesito

– scenario 1

a) con l’adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l’associazione?

b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?

– scenario 2

a) l’opera può essere considerata quale creazione dell’associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un’associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?

b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l’associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera?

Questioni di diritto emergenti

Titolarità del diritto d’autore sulle opere realizzata da un associato o da più soggetti nel nome dell’associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull’opera.

Risposta al quesito

– Scenario 1 – opera realizzata dall’associato

a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l’opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e non permette di escludere la concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze ( art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l’associazione può quindi utilizzare liberamente l’opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l’associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale. L’associato può inoltre decide di accordare diritti ulteriori all’associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l’applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.

b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l’opera così licenziata per tutta la durata del diritto d’autore applicabile sull’opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull’opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell’opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell’opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L’unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall’articolo 7 del legal code è quella dell’utilizzo dell’opera in violazione dei termini della licenza: l’inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.

– Scenario 2 – opera realizzata in nome dell’associazione

a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall’autore dell’opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l’opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all’associazione, di qualunque tipo esso sia.

b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell’opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell’opera, è possibile riferire la paternità all’associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula “a cura dell’associazione”.

Caso 2010-33 – Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard

Fatto

Il richiedente ha creato in ambito universitario una raccolta che è stata licenziata con Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA -2.5 it). L’autore della raccolta è stato contattato da un motore di ricerca che ha avanzato la richiesta di utilizzare tale risorsa per fini commerciali, in particolare a scopi di “machine learning”.

Quesito

Viene richiesto se sia possibile consentire ad un soggetto terzo un uso commerciale dell’opera licenziata con clausola Non commerciale e se vi sia un modello precompilato che permetta di farlo.

Risposta al quesito

La concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla licenza CC BY-NC-SA può avvenire seguendo diverse strade, giuridicamente assimilabili: è possibile accordare una licenza ad hoc al motore di ricerca operando il dual licensing ovvero utilizzare lo strumento appositamente predisposto dalle licenze Creative Commons. Questo strumento è costituito dal CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un protocollo che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.

Il richiedente contatta nuovamente Selili in un secondo momento quando il motore di ricerca gli invia una bozza di waiver che prevede il consenso all’utilizzo commerciale dell’opera e la rinuncia all’attribuzione di paternità in quanto tecnicamente non realizzabile. Soprattutto quest’ultimo punto preoccupa il richiedente ed in lista ci si interroga su quali alternative sarebbero ipotizzabili rispetto all’attribuzione tradizionale: viene proposto a titolo esemplificativo l’inserimento nel waiver di una specifica clausola che preveda adds/links verso il sito della raccolta.

Vi sono inoltre altre questioni non sollevate direttamente dal richiedente, ma che vengono individuate in lista. Innanzitutto, rispetto al waiver, viene fatto notare che non è disciplinata la clausola Condivi allo stesso modo (SA) perché probabilmente il motore di ricerca non ritiene di creare opere derivate, ma in lista viene osservato che l’utilizzazione a fine di machine learning presumibilmente genera un database che potrebbe essere considerato tale. Viene poi posto il problema di chi possa rilasciare la licenza in quanto detentore dei diritti e, trattandosi di progetto sviluppato in ambito universitario, si ritiene opportuno che essa venga concessa dal direttore del gruppo di ricerca, con eventualmente l’autorizzazione dei membri del gruppo. Inoltre ci si chiede se l’utilizzo della risorsa per “addestrare” dei computer, senza riproduzione e distribuzione dell’opera, possa essere considerato un uso commerciale, ma tale questione non viene poi approfondita in ragione del fatto che è il motore di ricerca stesso ad aver contattato il richiedente. Infine viene sollevato il problema della legittimità dell’opera creata in quanto le “frasi arricchite con varie annotazioni linguistiche” del TUT sono state raccolte da varie fonti, alcune delle quali protette da diritto d’autore, ma tale questione non viene analizzata a fondo in quanto già affrontata in altra sede.

Caso 2010-42 – Licenze CC: applicabilità in Facebook

Fatto

La richiedente vuole applicare una licenza Creative Commons ad una pagina di Facebook: una volta selezionata la licenza da un apposito modulo, viene pubblicato un messaggio di status sulla bacheca, ma non compare il logo della licenza adottata, né il link al commons deed.

Quesito

Come si può applicare una licenza CC su Facebook?

Risposta al quesito

Sul social network Facebook è presente un’applicazione che permette l’adozione di licenze Creative Commons per l’intero profilo ed il suo funzionamento è spiegato nell’articolo pubblicato all’url http://www.readwriteweb.com/archives/creative_commons_releases_facebook_app.php. Tale applicazione non permette però l’applicazione delle licenze a singoli contenuti o a singole pagine. In lista, quale possibile spiegazione di tale limitazione, viene preso in considerazione il fatto che le licenze CC sono paradossalmente più restrittive della licenza prevista dalle condizioni generali di utilizzo del social network dove sono infatti presenti specifiche clausole che disciplinano la pubblicazione dei contenuti (http://it-it.facebook.com/terms.php?ref=pf). In particolare il punto 2.1 delle condizioni generali stabilisce che l’utente concede a Facebook una licenza valida in tutto il mondo, non esclusiva, trasferibile e libera da royalty, consentendo qualunque utilizzo dei contenuti pubblicati sul proprio profilo. Inoltre viene specificato che la licenza attribuita al social network termina nel momento in cui l’utente elimina i contenuti presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati. Inoltre, in base al punto 2.4 delle condizioni di utilizzo, qualora l’utente pubblichi un contenuto rendendolo accessibile a tutti, e quindi anche alle persone non iscritte al social network, consente l’utilizzo di tali informazioni da parte di chiunque. Nonostante il carattere più restrittivo delle licenze CC rispetto alla licenza prevista dalle condizioni generali di Facebook, viene però messo in evidenza il fatto che entrambe sono licenze non esclusive e pertanto potrebbero coesistere: da una parte l’utente accorderebbe a Facebook la licenza secondo i termini previsti dalle condizioni di utilizzo del social network, dall’altra potrebbe adottare una licenza CC per regolare gli utilizzi dei contenuti da lui pubblicati sul proprio profilo da parte degli altri utenti. Per raggiungere tale risultato sarebbe però necessario che il social network implementasse un’applicazione che permetta l’adozione delle licenza CC per i singoli contenuti.

Caso 2010-43 – Pubblicazione con licenza CC di un’opera letteraria di raccolta di contributi licenziati in CC

Fatto

Il richiedente è una community aperta e gli autori delle opere pubblicate sul sito sono identificabili solo con nickname o indirizzo IP, presenti nella cronologia di ogni pagina. Un editore ha proposto alla community di pubblicare un libro cartaceo sotto licenza CC, curato da tre o quattro persone. Per soddisfare il requisito della clausola Attribuzione (BY), viene ipotizzata la possibilità di inserire al fondo del libro un riferimento alla cronologia dell’articolo pubblicato online, con la corrispondente voce presente sul sito web.

Quesito

Viene chiesto se la modalità ipotizzata per la citazione degli autori sia conforme alla clausola BY, quali soggetti dovranno sottoscrivere il contratto editoriale e se chi firmerà l’accordo sarà responsabile del contenuto del libro, potendo essere il destinatario di eventuali querele per diffamazione.

Risposta al quesito

In lista si ritiene che l’indicazione della cronologia e dunque di tutto coloro che hanno contribuito all’opera sia sufficiente a soddisfare i requisiti della clausola BY.

Quanto al soggetto legittimato a sottoscrivere l’accordo con l’editore, supponendo che tutti i contenuti del sito siano licenziati in Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA), vengono prese in esame due ipotesi.

Qualora l’opera cartacea sia classificabile come semplice opera derivata dagli articoli pubblicati dalla community, non sarà necessario redigere un contratto, ma il libro dovrà essere pubblicato in CC-BY-SA per rispettare la licenza CC applicata ai contenuti presenti sul sito. In tale ipotesi un’eventuale contratto tra la casa editrice ed i curatori dell’opera cartacea servirebbe esclusivamente a regolare il rapporto tra questi soggetti.

Qualora invece l’opera cartacea sia classificabile come autonoma opera collettiva, frutto della selezione e dell’adattamento dei contenuti fatto dai curatori, sarà necessaria la stipulazione di un contratto a se stante, a cui non sarà però necessario applicare una licenza CC in quanto opera non derivata.

Sotto il profilo della responsabilità, viene fatto notare che le regole in materia non sono toccate dalla scelta delle licenze da applicare all’opera dell’ingegno e che presumibilmente i soggetti che compariranno quali curatori del volume si assumeranno le relative responsabilità, soprattutto per i contenuti che altri (anonimi o anonimizzati) hanno creato.

Caso 2011-03 – Tipicità clausole licenze CC

Fatto

Il richiedente sta sviluppando un gioco di ruolo ed è intenzionato a lanciare la fase di test del gioco distribuendo la parte già scritta del manuale contenente le regole.

Quesito

È possibile licenziare il manuale con licenza Creative Commons, inserendo quale clausola aggiuntiva che l’opera non potrà essere distribuita fintanto che non sarà completata?

Questioni di diritto emergenti

Nascita automatica del diritto d’autore, tipicità delle clausole previste dalle licenze Creative Commons.

Risposta al quesito

Le licenze Creative Commons non prevedono la possibilità di inserire clausole atipiche nel testo della licenza in aggiunta a quelle standard e modulari in quanto ciò ne comprometterebbe la coerenza e la compatibilità.

Nel caso di specie viene suggerito al richiedente di applicare la licenza CC all’opera quando la stessa sarà ultimata, rendendo disponibile in questa fase il manuale delle regole del gioco con un disclaimer che ne limiti la circolazione nell’ambito degli sviluppatori e/o dei beta tester, eventualmente inserendo un vincolo di riservatezza. Viene infine chiarito al richiedente che non vi è alcuna necessità di applicare la licenza CC al fine di ottenere la protezione autorale che sorge in automatico all’atto di creazione dell’opera.

Caso 2011-07 – Licenze CC: modalità di applicazione a dati pubblicati in portale open data e meccanismi di tutela in caso di violazioni

Fatto

Il richiedente, un ente pubblico, sta per pubblicare nuovi dati sul portale di open data reso disponibile ai cittadini. L’intenzione è quella di utilizzare una licenza CC BY-NC-ND 2.5.

Quesito

La richiesta è articolata in più quesiti.

1) è necessario informare Creative Commons dell’intenzione di adottare una licenza CC ovvero associarsi con tale ente per poter adottare tali licenze?

2) per utilizzare il logo CC sul portale è necessario chiedere un’autorizzazione?

3) in caso di violazione delle licenze CC è possibile far valere l’inadempimento dei termini ivi previsti?

Questioni di diritto emergenti

Libera utilizzabilità delle licenze CC, utilizzo segni distintivi di proprietà dell’ente Creative Commons, inadempimento dei termini contrattuali previsti dalla licenza CC.

Risposta al quesito

In relazione al primo quesito, viene chiarito che l’utilizzo delle licenze è libero e che l’adozione delle stesse da parte degli autori non richiede alcuna forma di comunicazione preventiva all’ente Creative Commons, a cui non è necessario associarsi per poter licenziare un’opera con licenza CC.

In relazione al secondo quesito, si rinvia alla “Creative Commons Trademark policy”, reperibile su http://creativecommons.org/policies, che disciplina l’utilizzo dei loghi e degli altri marchi di Creative Commons da parte di terzi.

Viene infine chiarito che le licenze CC, al pari di ogni altra licenza di diritto d’autore, regolano le modalità d’uso dell’opera e le relative condizioni che il licenziante concede ai licenziatari e che la violazione di tali obblighi è sottoposta alle consuete regole di inadempimento contrattuale e violazione di diritto d’autore che si applicano in casi simili. Rispetto al caso specifico, viene chiesto di specificare il tipo di dati che si intende licenziare in quanto per alcune tipologie di dati la protezione offerta dal diritto d’autore non è pacifica ed altre forme di tutela potrebbero subentrare in sovrapposizione o in alternativa.

Caso 2011-09 – Licenze CC e progetti multimediali

Fatto

Il richiedente richiedente ha creato in ambito accademico un progetto multimediale. Nell’ambito di tale progetto sono state scattate alcune fotografie ad un bene immobile in relazione al quale i proprietari hanno dato, oralmente, il consenso all’utilizzo delle riproduzioni fotografiche solo in ambito accademico, specificando di non acconsentire alla pubblicazione delle immagini e del prodotto finale su Internet.

Quesito

Come occorre procedere per ottenere la paternità del progetto multimediale? È possibile licenziare in CC le fotografie a fronte del consenso all’utilizzo a soli fini accademici da parte dei proprietari del bene immobile?

Questioni di diritto emergenti

Nascita automatica della tutela autorale dell’opera, obbligo contrattuale in capo all’autore dell’opera di utilizzare la stessa esclusivamente per fini accademici, necessità di ottenere un consenso scritto per utilizzare l’opera per fini diversi da quelli per cui si è ottenuta l’autorizzazione.

Risposta al quesito

Viene innanzitutto chiarita la natura delle licenze di diritto d’autore, specificando che esse hanno la funzione di regolare gli utilizzi dell’opera consentiti ai terzi, mentre non servono a proteggere l’opera in quanto il diritto d’autore sorge in capo all’autore automaticamente all’atto di creazione dell’opera.

In relazione all’utilizzo delle fotografie per finalità diverse da quelle a cui hanno acconsentito i proprietari del bene immobile, si segnala che occorrerebbe ottenere il consenso scritto da parte di tali soggetti alla distribuzione delle fotografie tramite licenze CC, in relazione alle quali si suggerisce di adottare una CC-BY-NC-ND che permetterebbe di escludere gli utilizzi da parte di terzi in ambito commerciale e la possibilità di creare opere derivate. In assenza di un consenso scritto da parte dei proprietari del bene immobile viene invece sconsigliato l’utilizzo delle opere e in particolare l’adozione delle licenza CC che, anche nel caso di clausola NC, non permetterebbero di regolare in maniera così stringente l’uso da parte di terzi, autorizzando i soli usi per fini accademici.

Caso 2011-21 – Licenze CC e elaborato redatto a fini didattici con citazioni di opere di terzi

Fatto

Il richiedente è intenzionato a licenziare in CC un’opera, che sta preparando in ambito accademico, in cui sono stati inseriti materiali di altri autori, in alcuni casi protetti dal copyright, con le dovute citazioni e la richiesta di liberatorie per le immagini.

Quesito

Viene chiesto se sia possibile licenziare l’opera in CC-BY-ND-NC.

Risposta al quesito

Si segnala al richiedente che, trattandosi di un elaborato prodotto per finalità didattiche ed in caso di citazioni conformi agli standard accademici, l’utilizzo di opere di terzi ricade nell’ambito della libera utilizzazione prevista dall’articolo 70 della Legge sul Diritto d’autore. Fermo restando che le parti riportate da opere altrui costituiscono citazioni e non materiale coperto dalla licenza applicata dal richiedente alla propria opera, viene affermato che è possibile adottare una qualsiasi licenza CC. In particolare, la tipologia scelta nel caso di specie garantisce che le citazioni rimarranno nel contesto in cui sono state inserite e cioè per finalità di critica e ricerca, attraverso l’utilizzo della clausola Non Opere Derivate, e che l’opera che le contiene dovrà sempre essere utilizzata per fini non commerciali, in base alla clausola Non Commerciale.

Caso 2011-22 – Licenze CC: carattere irretroattivo dell’eventuale modifica al regime di licenza dell’opera

Fatto

Un gruppo musicale ha licenziato i propri brani in CC, ma ora vorrebbe cambiare i termini della licenza applicata alle opere.

Quesito

Viene chiesto se sia possibile rimuovere la licenza CC applicata alle opere e, ove ciò sia possibile, se sia necessario seguire adempimenti particolari per modificare il regime di licenza CC dell’opera.

Risposta al quesito

Le licenze Creative Commons sono perpetue ed irrevocabili ed i soggetti che sono venuti in possesso di copie rilasciate sotto tale licenza possono continuare ad utilizzarle e diffonderle secondo i termini della stessa.

Qualora il soggetto che ha licenziato l’opera in CC non sia più interessato a tale regime di “alcuni diritti riservati”, non occorre seguire nessuna particolare formalità. Sarà infatti sufficiente licenziare le nuove opere con diversa licenza (o con nessuna licenza, tornando al regime di deafult di “tutti i diritti riserrvati”) e le persone che entreranno in possesso dell’opera a seguito di tale modifica saranno vincolati ai nuovi termini d’uso.


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