ONU – Costituzione e Governi futuri della Palestina

Oggetto: RISOLUZIONE 181 – Fine del mandato, spartizione e indipendenza

1. Il mandato per la Palestina avrà fine al più presto possibile e in ogni caso il 1° agosto 1948.

2. Le forze armate della potenza mandataria evacueranno progressivamente la Palestina; al più tardi il 1° agosto 1948.

La potenza mandataria farà tutto ciò che è in suo potere al fine di assicurare l’evacuazione di una zona situata sul territorio dello Stato ebraico e dotato di un porto marittimo e di un retroterra sufficienti per offrire le strutture necessarie in vista di un’importante immigrazione.

3. Gli Stati indipendenti arabo ed ebraico, così come il regime internazionale particolare previsto per la città di Gerusalemme, cominceranno ad esistere in Palestina due mesi dopo che l’evacuazione delle forze armate della potenza mandataria sarà portata a termine. Le frontiere saranno indicate qui sotto.
Capitolo primo: Luoghi santi, edifici e siti religiosi.

1. Non sarà recato attentato alcuno ai diritti esistenti che riguardano i luoghi santi, edifici e siti religiosi.

2. Per ciò che riguarda i luoghi santi, la libertà d’accesso, di visita e di transito, sarà garantita a tutti i residenti o cittadini dell’altro Stato e della città di Gerusalemme, con riserva di considerazioni di sicurezza nazionale dell’ordine pubblico e della decenza.
Capitolo secondo: Diritti religiosi e diritti delle minoranze

1. La libertà di coscienza e il libero esercizio di tutte le forme di culto compatibili con l’ordine pubblico e i buoni costumi saranno garantiti a tutti.

2. Non sarà fatta alcuna discriminazione in base a differenze di razza, di religione, di lingua o di sesso.

3. Tutte le persone che ricadono sotto la giurisdizione dello Stato avranno egualmente diritto alla protezione della legge.

4. Il diritto familiare tradizionale e lo statuto personale delle diverse minoranze, così come i loro interessi religiosi saranno rispettati.

6. Lo Stato assicurerà alla minoranza, araba o ebraica, l’insegnamento primario e secondario, nella sua lingua, e conformemente alle sue tradizioni culturali.

7. Non sarà apportata alcuna restrizione all’uso, da parte di ogni cittadino dello Stato, di qualunque lingua, nelle sue relazioni personali, nel commercio, nella religione, nella stampa, nelle pubblicazioni d’ogni genere o nelle riunioni pubbliche.

Città di Gerusalemme

La città di Gerusalemme sarà costituita in corpus separatum sotto un regime internazionale speciale e sarà amministrata dalle Nazioni Unite.

1. meccanismo di governo: i suoi fini particolari. L’autorità incaricata dell’amministrazione, perseguirà i seguenti fini particolari:

a) Proteggere e preservare gli interessi spirituali e religiosi che trovano ricetto nella città; a tal fine, fare in modo che l’ordine e la pace regnino a Gerusalemme;

b) Stimolare lo spirito di cooperazione fra tutti gli abitanti della città, contribuire all’evoluzione pacifica delle relazioni tra i due popoli.

2. Le lingue ufficiali. L’arabo e l’ebraico saranno le lingue ufficiali della città

3. Cittadinanza. Tutti i residenti diventeranno ipso facto cittadini della città di Gerusalemme.