1. Il diritto (civile)
«Il diritto non esiste! »
Iniziare un insegnamento giuridico con questa affermazione può sembrare una premessa poco promettente. Tuttavia, la frase fotografa la realtà. Il diritto è un artefatto mentale dell’uomo. È frutto della sua immaginazione, della sua creatività [Pascuzzi 2013].
Lo storico israeliano Harari nel suo libro «Da animali a dèi: Breve storia dell’umanità» spiega molto bene il senso della frase dalla quale si sono prese le mosse.
Due avvocati mai incontratisi prima possono, ciò malgrado, concertare i loro sforzi per difendere un totale estraneo, perché hanno fede nell’esistenza delle leggi, della giustizia, dei diritti umani – e nel denaro pagato per le loro parcelle [Harari 2014, 40].
Il giurista Guido Alpa riconnette la natura immaginaria del diritto alla sua concezione «realista».
Secondo la concezione realista – ancor poco diffusa nella cultura giuridica del nostro Paese, ma molto apprezzata in Scandinavia e negli Stati Uniti – il diritto è un complesso di regole immaginarie, che la comunità ritiene di dover osservare perché convinta che siano indispensabili alla conservazione e alla prosperità di una comunità; non è un sistema di regole avulse dalla realtà, ma un sistema di soluzioni dei conflitti di interessi radicati nella realtà [Alpa 2017].
Insomma, il diritto è (solo) il frutto genuino del pensiero umano. Nonostante la sua natura immaginaria, il diritto funziona. C’è chi lo definisce una tecnologia [Pascuzzi 2017a, 9-12].
Mi limito a fare solo alcuni esempi. Il diritto gestisce la distribuzione del potere nella società. Compone pacificamente i conflitti tra le persone. E, come sottolinea ironicamente Harari, garantisce (o almeno ha garantito finora) l’esistenza di una classe di professionisti, talora anche molto ben pagati.
Il fatto che il diritto sia frutto dell’immaginazione umana spiega molte cose. La sua continua evoluzione. La pluralità delle sue concezioni. La difficoltà di definirlo [Alpa 2017]. Il fascino che può esercitare su molte persone (si pensi al successo dei romanzi, dei film e delle serie tv, c.d. legal drama, che ruotano intorno a casi e problemi giuridici).
Asserire che il diritto rappresenta una materia affascinante può sembrare in contrasto con la cattiva fama che a volte si attribuisce al suo studio. Una vulgata ancora molto diffusa in Italia racconta l’apprendimento del diritto come essenzialmente noioso, caratterizzato soprattutto dall’esercizio di facoltà mnemoniche volte a immagazzinare grandi quantità di disposizioni normative derivanti da codici e leggi.
Questo testo proverà a dimostrare come il diritto sia invece un campo estremamente vivo, coinvolgente e interessante del sapere umano, incentrato com’è sulla creatività dei suoi protagonisti (a partire dagli studenti di un corso di laurea di diritto) [cfr. Pascuzzi 2013]. Il che non significa prescindere da un notevole sforzo di memoria.
Ma perché nei corsi universitari di studi giuridici figura un insegnamento che si chiama «diritto civile»?
Anche diritto civile è espressione polisensa (con più significati). Secondo la concezione formalista del diritto, ancora molto forte e diffusa in Italia, il diritto promana dallo Stato e si divide in diritto privato e diritto pubblico. La distinzione è oggi sottoposta a una revisione critica, ma regge ancora soprattutto nel mondo universitario dei dipartimenti e dei corsi di laurea giuridici [cfr. Nicolò 1964; Alpa 2017].
Nella prospettiva dell’accezione didattica, cioè dell’insegnamento universitario del diritto, «diritto civile» è sinonimo di diritto privato. Più precisamente si tratta di quella parte del diritto privato che non è diritto commerciale, diritto del lavoro ecc. Tradizionalmente, nelle università italiane, il corso di diritto civile si colloca in una fase avanzata degli studi – ad es., al terzo anno del corso quinquennale della laurea magistrale a ciclo unico – in forma di approfondimento di istituti del diritto privato già affrontatati dagli insegnamenti dei primi anni dedicati alle istituzioni (ai fondamenti) e non trattati in altri come il diritto commerciale, il diritto industriale, e così via [cfr. Alpa 2017]. Il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20051 – recentemente modificato2 – che disciplina la classe di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza prevede che alla materia del diritto privato siano complessivamente riservati venticinque crediti formativi. Ad esempio, nel corso di laurea magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento sono così distribuiti: istituzioni di diritto privato I (9 crediti) al primo anno, istituzioni di diritto privato II (9 crediti) al secondo anno, diritto civile (7 crediti) al terzo anno.
In altri sistemi giuridici la didattica è organizzata diversamente. Ad esempio, nel primo anno di corso di laurea si può incontrare un insegnamento sui fondamenti del diritto (in generale e non solo del diritto privato) e negli anni successivi corsi monografici focalizzati su diverse parti del diritto privato (proprietà, contratti, responsabilità civile, famiglia, successioni ecc.).
Solitamente il corso di diritto civile in Italia è dedicato a un istituto o una grande categoria del diritto privato: il diritto dei contratti, il diritto della responsabilità civile, il diritto dei beni e della proprietà, il diritto di famiglia ecc. Potrebbe anche incentrarsi su una sola disposizione normativa del codice civile. Ciò che conta è l’approfondimento del metodo di studio e di lavoro del giurista civilista. Questo testo è appunto dedicato a tale approfondimento. Nel –> Paragrafo 2 di questa introduzione si vedrà un po’ più in dettaglio in cosa consiste il metodo di studio e di lavoro del civilista.
Prima di proseguire, però, è doverosa una precisazione. Nella vita reale i problemi giuridici hanno natura complessa e coinvolgono più materie giuridiche contemporaneamente. I settori scientifico-disciplinari (SSD) – ad es. IUS/01 diritto privato, IUS/02 diritto privato comparato – in cui sono divise le carriere dei professori universitari costituiscono una frammentazione arbitraria e artificiale. Questa frammentazione ha senso (forse) per la ricerca scientifica (specialistica), ma ne ha molto meno per la didattica e per lo studio interdisciplinare. A questo proposito si possono leggere le parole di Giovanni Pascuzzi.
I settori scientifico-disciplinari (SSD) sono un mero espediente amministrativo nato per espletare i concorsi universitari. Come docili soldatini i professori italiani ben tre volte si sono lasciati reintruppare. I settori scientifico-disciplinari danneggiano gli studenti perché i curricula dei corsi di studio sono concepiti ribaltando i SSD (nati per disciplinare le carriere dei professori) sulla didattica senza che nessuno abbia mai spiegato il fondamento razionale di tale scelta. Danneggiano anche i ricercatori che si dedicano alla ricerca interdisciplinare o transdisciplinare [Pascuzzi 2014].
Pertanto, nel -> Paragrafo 2 di questa introduzione quando mi riferirò al lavoro del giurista civilista intenderò il lavoro del giurista tout court. D’altro canto, questo manuale, sebbene riferito all’approfondimento di un istituito del diritto privato (i diritti della personalità), conterrà continui riferimenti ad altre materie: dalla storia del diritto al diritto comparato, dal diritto costituzionale alla filosofia del diritto.
2. Il lavoro del giurista (civilista)
Le diverse concezioni del diritto si riflettono in diverse metodologie. La concezione formalista concepisce l’ordinamento giuridico come un complesso organico di norme (un sistema), le cui fonti si collocano sui diversi gradini di una piramide in cima alla quale si pongono le norme costituzionali e via via le norme che hanno minor forza: leggi, regolamenti ecc. Nella concezione realista, come si è accennato, le norme sono immerse nella realtà sociale e servono a risolvere conflitti. Il realista guarda perciò con diffidenza all’idea del sistema, ed è più sensibile ai discorsi che attengono agli interessi in gioco, alla forza degli stessi, alla distribuzione del potere nella società. La concezione economica del diritto (Law & Economics, Economic Analysis of Law, diritto ed economia, analisi economica del diritto) definisce le norme giuridiche come incentivi e disincentivi volti all’allocazione efficiente delle risorse [Pardolesi 1987]. Gli esempi si potrebbero moltiplicare, perché molte e diverse sono le concezioni del diritto.
Dopo aver completato lo studio del diritto civile, lo studente dovrebbe essere in grado di distinguere diverse concezioni e diverse metodologie. Di più, dovrebbe essere consapevole del fatto che le diverse concezioni del diritto rispondono a diverse visioni culturali e politiche della società: ad esempio, visioni più conservatrici o visioni più progressiste. Lo studente dovrebbe, in altre parole, saper riconoscere la visione che si pone alla base di un determinato discorso giuridico e lo stile di ragionamento.
Infatti, dietro l’apparente neutralità e il tecnicismo dei discorsi dei giuristi si celano sempre scelte ideologiche e politiche. Uno dei modi per rendersene conto è rappresentato dall’indagine sulla connessione tra diritto privato e principi generali. In un libro di Cesare Salvi lo scopo di questo tipo di indagine viene spiegato molto lucidamente.
[…] I principi generali sono cambiati nei due secoli che abbiamo alle spalle. Si comincia con la preminenza delle libertà individuali ed economiche, i cui testi fondativi sono la Dichiarazione dei diritti del 1789 e il Codice Napoleone del 1804: eguaglianza formale, Stato monoclasse (cioè controllato dalla borghesia), poteri del proprietario privato di utilizzare liberamente i suoi beni, libertà di contratto.
Attraverso una difficile fase di passaggio, che ha il suo momento culminante nel periodo tra le due guerre mondiali, i principi generali cambiano: assume preminenza il principio sociale, nella nostra Costituzione, e in tutto l’Occidente, dal New Deal di Roosvelt al «modello sociale europeo».
A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, il pendolo torna indietro, e ai valori espressi dalle quattro libertà di cui parlava Roosvelt [libertà di parola, libertà religiosa, libertà dalla povertà, libertà dal rischio di subire aggressioni belliche], si sostituiscono le quattro libertà economiche che sono al centro del diritto europeo [Salvi 2015, 11].
Il diritto privato è una materia ad elevato tasso di complessità e tecnicismo. Per questo, a volte è più difficile riconoscere le opzioni di politica del diritto che si nascondono dietro le soluzioni di problemi giuridici particolarmente intricati. Ma uno studio attento e approfondito della materia è capace di far emergere sempre gli orientamenti di politica del diritto.
Questo tipo di esercizio costituisce un aspetto fondamentale della maturazione dello studente. Lo sviluppo dello spirito critico aiuterà a trovare la politica dietro al diritto.
Come si è rilevato nella prima parte di questo capitolo, il lavoro di base del giurista civilista non differisce dal lavoro degli altri giuristi. Ciò dipende dal fatto che, al di là del sapere specialistico (sapere dichiarativo), il giurista sviluppa anche abilità (saper fare) e competenze (saper essere). Mentre il sapere dichiarativo è caratterizzato dalla specializzazione (si pensi alla pubblicistica del diritto privato, che va dai manuali, ai trattati fino alle riviste specialistiche), le abilità e le competenze sono trasversali, cioè comuni a tutte le materie (o settori scientifico-disciplinari).
Si ponga ora attenzione alla definizione dei concetti di sapere, abilità e competenza [Pascuzzi 2019].
Il sapere dichiarativo è costituito dall’insieme di nozioni giuridiche che riguardano la materia oggetto di studio: ad esempio, le disposizioni normative, la giurisprudenza e le teorie riguardanti i diritti della personalità. Più precisamente: «il sapere giuridico corrisponde al patrimonio sapienziale accumulato dai giuristi» [Pascuzzi 2019, 20].
Le abilità si estrinsecano nel saper fare. Ad esempio, saper leggere un testo giuridico (più in particolare, saper leggere una sentenza distinguendo la massima dagli obiter dicta; saper leggere un saggio dottrinale riconoscendo la concezione del diritto che lo caratterizza). Saper interpretare un enunciato legislativo. Saper parlare di diritto di fronte a un pubblico e argomentare una tesi giuridica (si pensi allo studente che interviene in classe e sostiene una propria tesi giuridica, o all’avvocato che espone la sua arringa davanti ai giudici). Saper scrivere di diritto, cioè redigere testi giuridici (la mente corre alla tesi di laurea in un corso di studi giuridici, alla memoria difensiva dell’avvocato, alla sentenza vergata dal giudice, alla monografia scritta dal professore universitario).
Il sapere essere è «la capacità di comprendere l’ambiente in cui si opera, di gestire le interazioni con gli altri attori sociali presenti nel contesto, di adottare i comportamenti appropriati, ivi compresi quelli dettati dai codici deontologici» [Pascuzzi 2019, 26, ivi riferimenti].
Le abilità del giurista sono tante. In questo manuale che ha natura casistico-problematica ci si concentrerà su due abilità che ne implicano altre:
A) la capacità di formulare un problema giuridico partendo da un caso reale o inventato;
B) la capacità di risolvere un problema giuridico argomentando la soluzione (una delle tante possibili) prescelta (in base all’opzione di politica del diritto preferita).
Le due capacità elencate implicano almeno le seguenti altre abilità:
- sapere leggere un caso giuridico;
- saper formulare il problema partendo dal caso (non esiste una sola formulazione del problema e la formulazione non è un’operazione asettica e neutra);
- saper trovare una soluzione al problema (ciò implica saper cercare l’informazione giuridica rilevante e trovare la regola che si applica al problema);
- saper argomentare l’interpretazione della disposizione normativa rilevante e, dunque, la soluzione prescelta avendo consapevolezza degli argomenti utilizzati (ad es., letterale, analogico, teleologico, autoritativo, sistematico ecc.) e della differenza tra di essi;
- saper riconoscere le opzioni di politica del diritto che si pongono dietro le diverse possibili soluzioni (non esiste mai un’unica soluzione al problema giuridico, esistono sempre più soluzioni).
A proposito della non neutralità della formulazione del problema giuridico Giovanni Pascuzzi scrive.
La formulazione del problema non è un atto neutro e il modo stesso di rappresentarlo significa già orientare la soluzione che, a propria volta è frutto di scelte. Anche il giurista è guidato da una visione del mondo. Per molti versi egli è parte del problema che vuole risolvere [Pascuzzi 2017a, 220].
Nella formazione del giurista esiste un circolo virtuoso tra sviluppo del sapere dichiarativo, delle abilità e delle competenze.
3. Struttura, contenuti e scopi del libro
Il manuale è dedicato ai diritti della personalità. Come si è già detto, non si ha la pretesa di sviluppare una trattazione organica, piuttosto l’idea è quella di rileggere, sulla scia di un’ampia letteratura italiana e straniera, l’evoluzione di questo settore del diritto civile.
Esiste un metodo interdisciplinare che si occupa del mutamento del diritto in connessione al mutamento tecnologico. È conosciuto con il nome inglese «Law and Technology» (diritto e tecnologia). Le connessioni tra diritto e tecnologia sono molteplici. In questo corso ci si concentrerà sul cambiamento che l’avvento delle tecnologie digitali ha determinato nei concetti che descrivono i diritti della personalità, nei contenuti delle norme, nelle tecniche di tutela e nelle fonti delle norme. Si tratta di cambiamenti profondi e non di superficie. Non a caso c’è chi si è spinto a definire il diritto dell’era digitale come connotato da tratti caratteristici che lo distinguono nettamente dal diritto delle epoche precedenti [Pascuzzi 2020].
Più in generale, la convergenza delle biotecnologie e delle tecnologie digitali sta determinando un mutamento così profondo da investire la natura stessa della persona umana.
Secondo alcune ricostruzioni, la biologia e l’informatica convergono nei nuovi paradigmi scientifici che traducono (o, a seconda dei punti di vista, riducono) l’oggetto di studio ai dati.
Ci si spinge a definire questa scienza incentrata sui dati una vera e propria religione: il «datismo».
Secondo lo storico, già citato in precedenza, Harari [Harari 2017, 559-561]:
il datismo sostiene che l’universo consiste di flussi di dati e che il valore di ciascun fenomeno o entità è determinato dal suo contributo all’elaborazione dei dati. […]
I datisti credono che gli umani non siano più in grado di gestire gli immensi flussi dati, perciò non possono distillare da questi le informazioni, dalle informazioni la conoscenza e dalla conoscenza la saggezza. Inoltre il lavoro di elaborazione dei dati dovrebbe essere affidato agli algoritmi digitali, le cui capacità eccedono di gran lunga quelle del cervello umano. In pratica, questo significa che i datisti sono scettici riguardo alla conoscenza e alla saggezza umane, e preferiscono riporre la loro fiducia nei Big Data e negli algoritmi computerizzati.
Se anche la vita animale e dunque la vita dell’uomo è riducibile a dati, cosa rimane del concetto di persona?
Se la c.d. intelligenza artificiale dovesse soppiantare l’intelligenza umana, cosa ne sarebbe del mondo per come lo abbiamo conosciuto fino ad adesso? Come si comporterebbe un’intelligenza artificiale senza coscienza ma con maggiori capacità dell’intelligenza umana?
Le tecnologie possono essere finalizzate a migliorare la condizione dell’uomo o possono rappresentare minacce talmente gravi da mettere a rischio l’esistenza stessa degli esseri umani e di altre specie viventi (si pensi alle armi nucleari).
Internet, la più rilevante tecnologia digitale, era nata come strumento di liberà comunicativa in ambienti scientifici e accademici ed è ora sempre più dominata da poteri che appaiono concentrati nelle mani di pochi. Poteri che fanno capo a gigantesche entità commerciali (come Google e Facebook) o a Stati, o ad entrambi (entità commerciali e organi di Stati).
Proprio questa concentrazione di potere espone le persone a nuovi rischi. Alcuni di questi rischi possono essere ricondotti al datismo.
In passato per trarre informazioni private dalle persone occorreva predisporre sistemi di sorveglianza ad hoc. Molti si ricordano il film «Le vite degli altri» che narra dei sistemi di sorveglianza e intercettazione telefonica messi in atto dalla Stasi nella Germania dell’Est durante gli anni precedenti al crollo del muro di Berlino. Forse meno persone ricordano una serie TV inglese della fine degli anni ’60 intitolata in italiano «Il prigioniero». Si tratta di una serie fantascientifica che ruota attorno a un ex agente segreto il quale viene deportato in un’isola che, all’apparenza, sembra un luogo di vacanza, anche molto gradevole, dove l’ex agente segreto è libero di muoversi e relazionarsi con gli altri abitanti. In realtà, lo stesso è prigioniero di un’organizzazione che vuole estorcergli informazioni. Egli è costantemente spiato e costretto a non allontanarsi dall’isola. Il protagonista tenta di fuggire in ogni modo, ma il suo destino di eterna prigionia sembra ineluttabile. All’epoca non si poteva immaginare che la situazione negli anni 2000 sarebbe apparsa rovesciata. Non c’è bisogno di predisporre sistemi di sorveglianza ad hoc, non c’è bisogno di costringere le persone in luoghi di prigionia per carpire informazioni, per la semplice ragione che la maggior parte degli esseri umani, che dispongono di un collegamento a Internet, cedono più o meno consapevolmente le proprie informazioni personali quando si connettono volontariamente alla Rete e usano motori di ricerca o social network.
Riecheggiano come una profezia le parole che il famoso scrittore statunitense William Faulkner pronunciò nel 1955 nel suo celebre pamphlet sulla fine della privacy [Faulkner 2003, 31-32, corsivi aggiunti].
Dappertutto si punta su una terna: verità, diritti civili, libertà. Il cielo americano che una volta era l’empireo dei diritti civili, l’aria americana che una volta era il respiro vivente della libertà, sono adesso divenuti un’unica grande cappa di piombo il cui scopo è quello di abolire gli uni e l’altra, distruggendo l’individualità dell’uomo in quanto uomo grazie (a sua volta) alla distruzione delle ultime vestigia di quella privacy senza la quale l’uomo non può essere un individuo. È dalla nostra stessa architettura che ci viene il monito. Un tempo attraverso i muri delle nostre case non si poteva vedere né da dentro né da fuori. Oggi, attraverso i muri, si può vedere fuori, ma non ancora dentro. Presto potremo fare entrambe le cose. Allora la privacy sarà davvero scomparsa; chi è abbastanza individuo da esigerla anche soltanto per cambiarsi la camicia o per fare il bagno, verrà bollato da un’unica, universale voce americana come sovversivo del sistema di vita americano e della bandiera americana.
Lo sfruttamento commerciale dei dati personali muove un’economia miliardaria e soprattutto alimenta una concentrazione di potere che deriva dalla disparità tra chi sorveglia e chi è sorvegliato. Tra chi ha il potere di calcolo e chi non ce l’ha.
Questa disparità di potere accresce la diseguaglianza tra le persone e minaccia la democrazia.
Una studiosa americana che insegna ad Harvard ha chiamato tale economia «capitalismo della sorveglianza» [Zuboff 2019; Pascuzzi 2020, 276; Quarta, Smorto 2020, 173].
Il libro in cui viene sviluppata la teoria del capitalismo della sorveglianza offre diverse definizioni dello stesso.
Qui se ne possono riportare due [Zuboff 2019].
1) Un nuovo ordine economico che sfrutta l’esperienza umana come materia prima per pratiche commerciali segrete di estrazione, previsione e vendita.
2) Un’espropriazione dei diritti umani fondamentali che proviene dall’alto: la sovversione della sovranità del popolo.
Non sono solo le imprese capitalistiche a sorvegliare le persone. Sono anche gli Stati. Non esclusivamente quelli dove la democrazia non esiste, ma anche altri che vengono ritenuti patrie delle forme democratiche di governo. Il riferimento più immediato è agli Stati Uniti dove qualche anno fa esplose il c.d. datagate, scandalo legato a un programma di sorveglianza di massa messo in opera da alcune agenzie federali USA come la National Security Agency (NSA). Il programma è venuto a conoscenza del pubblico grazie alle rivelazioni Edward Snowden, un ex agente segreto statunitense, che aveva collaborato alla creazione del software posto alla base del programma di sorveglianza.
Dalla storia di Snowden sono stati tratti libri – uno è un’autobiografia dello stesso Snowden [Snowden 2019] – e film (uno diretto da Oliver Stone).
Ciò che colpisce della sorveglianza di massa è la commistione tra interessi economici e politici. Così come la difficoltà di distinguere la sfera pubblica da quella privata.
Sia il libro di Zuboff sia la storia di Snowden offrono molti esempi della sovrapposizione e della confusione tra interessi delle imprese che operano su Internet e interessi degli Stati a sorvegliare le persone.
Per concludere questa introduzione occorre esplicitare meglio le finalità del libro. La prima finalità è l’approfondimento dell’evoluzione dei diritti della personalità con particolare riferimento alle implicazioni della datificazione, della mercificazione e della sorveglianza di massa. La seconda finalità è l’elaborazione di casi e problemi per l’esercizio di abilità.
Lo sviluppo delle abilità di formulazione e risoluzione dei problemi non può esaurirsi nel dialogo orale tra docenti e studenti.
Per verificare l’effettiva acquisizione del sapere giuridico e delle abilità occorre espletare prove ed esami scritti.
L’esame scritto consiste nel formulare e risolvere un problema giuridico partendo da un caso riguardante i diritti della personalità.
L’esame scritto [v. –> Capitolo 6 su come si affronta un esame scritto] è, perciò, organizzato nel modo seguente.
Viene sottoposto allo studente un caso formulato in modo sintetico. Lo studente deve rispondere alle seguenti domande:
a) Qual è il problema giuridico?
b) Qual è la soluzione? (Applicare la regola e argomentare, esplicitando la tipologia di argomenti addotti: ad es. letterale, analogico, sistematico, teleologico ecc.).
Il libro è organizzato in parti e capitoli. Ciascun capitolo corrisponde a una lezione.
Alla prima parte del libro che contiene l’esplicazione del metodo di insegnamento e apprendimento, seguono una seconda e una terza composte di capitoli che racchiudono lezioni casistico-problematiche. La seconda concerne casi dei tradizionali diritti della personalità (diritto all’immagine, diritto al nome, diritto alla riservatezza ecc.). La terza attiene a casi che implicano la datificazione della persona con riferimento sia alle tecnologie digitali sia alle biotecnologie. Nella quarta e ultima parte si discutono alcuni problemi di fondo che emergono dalla trattazione casistico-problematica. Il libro termina con alcune conclusioni ed è corredato da una bibliografia con riferimenti essenziali, una sitografia, un indice delle decisioni citate e un indice delle abbreviazioni e degli acronimi.
Molti capitoli della seconda e terza parte corrispondono alla seguente struttura:
1) si presentano uno o più casi;
2) si descrive sinteticamente l’evoluzione della disciplina della materia riguardante i casi, si formulano i problemi e si riportano le soluzioni dei giudici;
3) si delineano uno o più casi lasciando agli studenti il compito di cercare e studiare le decisioni di riferimento. Talora, si aggiungono anche alcune domande a corredo dei casi che chiudono i capitoli.
Altri capitoli contengono, invece, trattazioni introduttive di alcune tematiche attinenti ai diritti della personalità.
Per chiudere questa introduzione, occorre esplicitare alcune istruzioni su come leggere il manuale.
Il testo effettua molti richiami alla giurisprudenza e alla dottrina.
Quando vengono richiamati i brani delle fonti di riferimento si fa uso dell’infratesto, riconoscibile perché composto da caratteri più piccoli e da margini più ampi rispetto al testo scritto dall’autore. I richiami rimandano alla bibliografia, alla sitografia e all’indice delle decisioni rinvenibili alla fine del libro.
Per alcune decisioni giurisprudenziali vengono riportati ampi brani delle motivazioni. Gli studenti dovrebbero comunque leggere le decisioni per intero (il libro andrebbe adoperato sempre in connessione con il sito web del corso su robertocaso.it). Solo la lettura completa del testo della decisione serve alla sua effettiva comprensione.
I riferimenti alla dottrina sono essenziali e non hanno alcuna pretesa di esaustività.
Sul sito web del corso diritto civile (su robertocaso.it) alcune delle fonti dottrinali citate nel testo sono disponibili in Open Access.
Nei casi i nomi reali delle persone sono spesso sostituiti da nomi di fantasia o da nomi presi dalla letteratura e dal cinema.
1 D.m. 25 novembre 2005: Definizione della classe del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005).
2 D.m. 26 aprile 2019: Modifiche alla tabella concernente le attività formative indispensabili del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, classe LMG/01, allegata al decreto 25 novembre 2005 (G.U. n.152 del 1° luglio 2019).