Il giudice Emanuele Pili non è senza storia, come gli uomini e i popoli felici. Ma la storia del giudice Emanuele Pili ha una lacuna; iniziatasi col protagonista autore drammatico, riprende ora col protagonista «ragionatore» di sentenze, e riprende con una gloriosa e strenua pugna: il «ragionamento» della sentenza per i fatti di Torino, che nell’ultimo numero della «Gazzetta dei tribunali» il misuratore di crani prof. Vitige Tirelli qualifica «dotta».
Benedetto Croce ha scritto: «Chi ha pratica dei tribunali sa che molto spesso un magistrato, presa la decisione e stabilita la sentenza, incarica un suo piú gio[1] [dodici righe e mezzo censurate]. E il giudice giovane ha fatto sfoggio di dottrina; e il giudice giovane — poiché nella prima gíoventú aspirava alla gloria di Talia e dedicava le sue fresche energie intellettuali a scrivere commedie nei vari dialetti di Sardegna e non poté studiare tutti i risultati delle ultime ricerche sulla natura del diritto e delle costituzioni — ha ragionato [una riga censurata] nella sentenza dei fatti di Torino, rovistando nei vecchi cassettoni, rimettendo alla luce tutti gli imparaticci scolastici del primo anno universitario, quando ancora si frequentano le lezioni e si prendono gli appunti.
[Venticinque righe censurate].
Gli sono estranee le correnti del pensiero moderno che hanno ringiovanito tutta la dottrina dello Stato e del Giure — superando le concezioni puerilmente metafisiche della dottrina tradizionale, degli imparaticci da scoletta universitaria — colla riduzione dello Stato e del Giure a pura attività pratica, svolta come dialettica della volontà di potenza e non piú pietistico richiamo alle leggi naturali, ai sacrari inconoscibili dell’istinto avito, alla banale retorica dei compilatori delle storiette per la scuola elementare. Il «ragionamento» del giudice Pili è solo una filastroccola di banalità retoriche, di gonfiezze presuntuose: esso è il ridicolo parto di un fossile intellettuale, il quale non riesce a concepire che lo Stato italiano almeno giuridicamente (e come giudice questa apparenza della realtà doveva solo importare al «giovane» da tribunale) è costituzionale, ed è parlamentare per tradizione (l’on. Sonnino è gran parte dello Stato attuale, ma crediamo che il suo articolo Torniamo allo Statuto! non sia ancora diventato legge fondamentale del popolo italiano): [cinque righe censurate]. La «dottrina» del giovane da tribunale infatti si consolida (!) in esclamazioni enfatiche contro chi ha «resistito» o è accusato di aver resistito: non cerca (come era suo compito) di dimostrare, alla stregua delle prove concrete e sicure, un delitto per passare l’esatta commisurazione alla sua entità di una pena contemplata nel codice. No, il «giovane» vuole sfoggiare, come una contadina ricca del Campidano di Cagliari le vesti multicolori che hanno servito alle sue antenate per le nozze e per decine e decine di anni sono rimaste seppellite in un vecchio cassettone a fregi bestiali e floreali tra lo spigo e una dozzina di limoni: e sfoggia tutti i vecchiumi, tutti gli scolaticci dei vespasiani giuridici chiusi per misura d’igiene pubblica.
Il giudice Emanuele Pili ha scritto una commedia dialettale: Bellu schesc’ e dottori! (che bel pezzo di… dottore!) L’esclamazione potrebbe essere la conclusione critica della lettura di una sentenza, cosí com’è il titolo di una commedia.
(20 ottobre 1918).
- «Chi ha pratica dei tribunali sa che molto spesso un magistrato, presa la decisione e stabilita la sentenza, incarica un suo piú giovane collega di "ragionarla", ossia di apporre una parvenza di ragionamento a ciò che non è intrinsecamente e puramente prodotto di logica, ma è voluntas di un determinato provvedimento. Questo procedere, se ha il suo uso nella cerchia pratica o giuridica, è affatto escluso da quella della logica e della scienza» (B. Croce, Logica come scienza del concetto puro, Bari 1917, pp. 87-88). ↵