26 novembre 2012
L’assemblea generale
Guidata dai fini e dai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e sottolineando a questo riguardo il principio di uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto a disporre di loro stessi
Ricordando la propria risoluzione 2.625 (XXV) del 24 ottobre 1970, con la quale ha in particolare affermato il dovere di ogni Stato di favorire, insieme a altri stati o separatamente, la realizzazione del principio di uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto a disporre di lori stessi,
Sottolinenando che è importante mantenere e consolidare la pace internazionale che si fonda sulla libertà, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana,
Ricordando la propria risoluzione 181 (II) del 29 novembre 1947,
Riaffermando il principio della inammissibilità dell’acquisizione di territorio con la forza, enunciato nella Carta,
Riaffermando ugualmente le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, in particolare le risoluzioni 242 (1967) del 22 novembre 1967, 338 (1973) del 22 ottobre 1973, 446 (1979) del 22 marzo 1979, 478 (1980) del 20 agosto 1980, 1397 (2002) del 12 marzo 2002, 1515 (2003) del 19 novembre 2003 e 1850 (2008) del 16 dicembre 2008,
Riaffermando inoltre che la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949, è applicabile al Territorio palestinese occupato, ivi compresa Gerusalemme-Est, in particolare per quanto riguarda i prigionieri,
Riaffermando la propria risoluzione 3236 (XXIX) del 22 novembre 1974 e tutte le risoluzioni pertinenti, tra cui la risoluzione 66/146 del 19 dicembre 2011, che riafferma il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, ivi compreso il suo diritto a uno Stato indipendente di Palestina,
Riaffermando egualmente le proprie risoluzioni 43/176, del 15 dicembre 1988, e 66/17, del 30 novembre 2011 e tutte le risoluzioni pertinenti che riguardano la soluzione pacifica della questione della Palestina, che sottolineano, tra l’altro, che Israele deve ritirarsi dal territorio palestinese occupato dal 1967, ivi compresa Gerusalemme-Est, che i diritti inalienabili del popolo palestinese, a partire dal diritto all’autodeterminazione e il diritto di creare uno Stato indipendente, devono essere realizzati, che una soluzione equa del destino dei rifugiati di Palestina deve essere trovata in conformità alla risoluzione 194 (III) dell’11 dicembre 1948, e che tutte le attività israeliane di insediamento nel Territorio palestinese occupato, ivi compresa Gerusalemme-Est, devono cessare completamente,
Riaffermando inoltre la propria risoluzione 66/18 del 30 novembre 2011 e tutte le risoluzioni pertinenti che riguardano lo statuto di Gerusalemme, tenendo a mente che la comunità internazionale non riconosce l’annessione di Gerusalemme-Est e insistendo sulla necessità di trovare il mezzo per risolvere per via negoziale la questione dello statuto di Gerusalemme, capitale di due stati,
Ricordando il parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia in data 9 luglio 2004,
Riaffermando la propria risoluzione 58/292 del 6 maggio 2004, che in particolare afferma che lo statuto di territorio palestinese occupato dal 1967, ivi compresa Gerusalemme-Est, resta uno statuto di occupazione militare e che in conformità al diritto internazionale e alle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, il popolo palestinese ha il diritto di disporre di sé stesso e di esercitare la propria sovranità sul suo territorio,
Ricordando le proprie risoluzioni 3210 (XXIX) del 14 ottobre 1974 e 3237 (XXIX) del 22 novembre 1974, con le quali rispettivamente ha invitato l’Organizzazione di liberazione della Palestina a partecipare alle sue deliberazioni in qualità di rappresentante del popolo palestinese e gli ha accordato lo statuto di osservatore,
Ricordando ugualmente, la propria risoluzione 43/177 del 15 dicembre 1988, nella quale in particolare ha preso atto della proclamazione dello Stato di Palestina da parte del Consiglio nazionale palestinese il 15 novembre 1988 e ha deciso che la designazione di “Palestina” dovrebbe essere utilizzata nel sistema delle Nazioni Unite al posto della designazione “Organizzazione di liberazione della Palestina”, senza pregiudizio dello statuto e delle funzioni di osservatore dell’OLP nel sistema,
Tenendo conto del fatto che il Comitato esecutivo dell’Organizzazione di liberazione della Palestina si è visto investito, in applicazione di una decisione del Consiglio nazionale palestinese, dei poteri e delle responsabilità del Governo provvisorio dello Stato di Palestina,
Ricordando la propria risoluzione 52/250 del 7 luglio 1998, con la quale ha conferito alla Palestina, nella sua qualità di osservatore, diritti e privilegi supplementari,
Ricordando ugualmente l’Iniziativa di pace araba adottata nel marzo 2002 dalla Lega degli stati arabi,
Riaffermando il suo attaccamento, conforme al diritto internazionale, alla soluzione che prevede due Stati, con uno Stato palestinese indipendente e sovrano, democratico, vitale e unito territorialmente, che vive in pace e in sicurezza fianco a fianco a Israele, sulla base delle frontiere antecedenti il 1967,
Tenendo a mente il fatto che il Governo dello Stato di Israele e l’Organizzazione di liberazione della Palestina, rappresentante del popolo palestinese si sono reciprocamente riconosciuti il 9 settembre 1993,
Affermando il diritto di tutti gli Stati della regione di vivere in pace all’interno di frontiere sicure e riconosciute a livello internazionale,
Salutando il piano del 2009 dell’Autorità nazionale palestinese che mira a realizzare le istituzioni di uno Stato palestinese indipendente in un lasso di tempo di due anni, e che accoglie con soddisfazione i commenti positivi riguardanti lo stato di avanzamento della creazione dello Stato fatti dalla Banca Mondiale, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Fondo monetario internazionale, che corrispondono alle conclusioni formulate nell’aprile 2011 dal Presidente del Comitato speciale di collegamento e a quelle che ha formulato successivamente, cioè che l’Autorità palestinese ha superato la soglia a partire dalla quale uno Stato diviene operativo nei principali settori studiati,
Sapendo che la Palestina è membro a pieno diritto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, della Commissione economica e sociale per l’Asia occidentale, del Gruppo degli Stati dell’Asia-Pacifico così come della Lega degli Stati arabi, del Movimento dei paesi non allineati, dell’organizzazine di cooperazione islamica e del Gruppo dei 77 e della Cina,
Sapendo ugualmente che a tutt’oggi 132 Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite hanno riconosciuto lo Stato di Palestina,
Tenendo conto del rapporto del Comitato del Consiglio di sicurezza in data 11 novembre 2011 sull’ammissione di nuovi membri,
Sottolineando che la questione della Palestina deve restare in permanenza all’ordine del giorno dei lavori dell’ONU fino a che non sia risolta in modo soddisfacente in tutti i suoi aspetti,
Riaffermando il principio di universalità dell’ONU,
1. Riafferma il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e all’indipendenza in uno Stato di Palestina sul territorio palestinese occupato dal 1967;
2. Decide di accordare alla Palestina lo statuto di Stato non membro osservatore presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, senza pregiudizio di diritti e privilegi acquisiti e del ruolo dell’Organizzazione di liberazione della Palestina presso l’ONU nella sua qualità di rappresentante del popolo palestinese, in conformità alle risoluzioni e alle pratiche pertinenti;
3. Esprime la speranza che il Consiglio di sicurezza esaminerà favorevolmente la domanda presentata il 23 settembre 2011 dallo Stato di Palestina, che si augura di divenire membro a pieno diritto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
4. Afferma la sua determinazione a contribuire alla realizzazione dei diritti inalienabili del popolo palestinese e a una soluzione pacifica della questione del Medio-Oriente che metta fine all’occupazione risalente al 1967 e corrisponda alla soluzione che prevede due Stati, con uno Stato palestinese indipendente e sovrano, democratico, vitale e unito territorialmente che vive in pace e in sicurezza fianco a fianco a Israele, sulla base delle frontiere antecedenti il 1967;
5. Considera che è urgente riprendere e accelerare i negoziati nel quadro del processo di pace in Medio-Oriente, sulla base delle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, del mandato della Conferenza di Madrid, in particolare del principio dello scambio di territori con pace, dell’Iniziativa di pace araba e della road map del Quartetto, per una soluzione permanente del conflitto israelo-palestinese fondato sui due Stati, al fine di pervenire a un accordo di pace giusto, durevole e globale tra le parti palestinese e israeliana e di risolvere tutte le grandi questioni ancora in sospeso, cioè i rifugiati palestinesi, Gerusalemme, le colonie di popolamento, le frontiere, la sicurezza e l’acqua;
6. Esorta tutti gli stati, le istituzioni specializzate e gli organismi del sistema delle Nazioni Unite a continuare a sostenere e aiutare il popolo palestinese a realizzare rapidamente il suo diritto all’autodeterminazione, all’indipendenza e alla libertà;
7. Prega il Segretario generale di prendere le misure necessarie per dar seguito alla presente risoluzione e di rendere conto tra tre mesi dei progressi compiuti a questo riguardo.
(da arci.it)