Parte seconda

14 Capitolo 14- Il diritto all’oblio

14.1 Caso 14-1: rievocazione su quotidiano di fatto di cronaca nera (uxoricidio) avvenuto ventisette anni prima

Caso 14-1

In data 19 aprile 2009 sul giornale Z viene pubblicato un articolo nel quale si rievocava un fatto di cronaca nera accaduto nel 1982 concernente l’omicidio da parte del Sig. X della moglie.

L’articolo era stato pubblicato in una rubrica settimanale del quotidiano che rievocava fatti di cronaca nera avvenuti in passato nella piccola città Y e che erano stati particolarmente sconvolgenti per la comunità locale.

Il Sig. X lamenta che l’articolo del 2009 avesse violato il suo diritto all’oblio.

Lo stesso aveva scontato una pena di 12 anni di reclusione e si era rifatto una vita, avviando un’attività artigianale.

Il Sig. X lamenta in particolare che l’articolo del 2009 lo avesse esposto a una gogna mediatica provocandogli danni patrimoniali (anche conseguenti alla chiusura della sua attività) e danni non patrimoniali.

Problema.

Una persona che si sia resa colpevole di un omicidio e abbia scontato la pena può agire per violazione del diritto all’oblio contro il giornale che a distanza di molti anni (nella specie, 27) dal fatto abbia pubblicato un articolo che, nell’ambito di una rubrica di fatti di cronaca nera del passato, rievochi l’omicidio specificando gli elementi identificativi della stessa persona?

14.2 Cenni all’evoluzione del diritto all’oblio e possibile soluzione del problema derivante dal caso 14-1: Cass., sez. un., 22 luglio 2019 n. 19681

Giovanni Pascuzzi così pone la questione del diritto all’oblio [Pascuzzi 2020, 100].

Può essere la memoria un fatto esclusivamente privato? La memoria del singolo non può far finta che non esistano gli altri e la memoria collettiva.
Sulla memoria del passato si fondano valori irrinunciabili: la libertà di informazione (il diritto a conoscere e a essere informati); la libertà di pensiero; la libertà di espressione; il diritto di cronaca.
Il diritto all’oblio coincide con il diritto a essere dimenticati. Ma, a ben vedere, esso non può privare gli altri della possibilità di accedere alla conoscenza del passato quando non esiste una specifica violazione dell’identità informazionale dell’individuo. Di tutta evidenza è la necessità di operare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco.

Esistono almeno due accezioni di diritto all’oblio:

a) la prima si riferisce al diritto nato in era pre-digitale come aspetto del diritto alla riservatezza e dell’identità personale; in questa accezione il diritto all’oblio consiste nel diritto a non veder ripubblicate e diffuse notizie legittimamente pubblicate in passato;

b) la seconda si riferisce, nell’era digitale, a un aspetto del diritto alla protezione dei dati personali; in questa accezione il diritto all’oblio consiste nella cancellazione di dati personali sottoposti a trattamento (questa accezione assume connotati specifici con riferimento ai motori di ricerca di Internet rispetto ai quali si parla anche di diritto alla de-indicizzazione) [v. –> Capitolo 18 sul diritto alla cancellazione dei dati].

Con riguardo alla prima accezione si può partire da un celebre caso americano degli anni ’40 del secolo scorso che vede come protagonista William James Sidis un ex bambino prodigio che aveva scelto volontariamente di sottrarsi all’attenzione dei mass media e condurre una vita riservata [Barbas 2012].

Sidis agiva contro l’editore del New Yorker, il famoso settimanale sul quale era apparso un articolo che entrava nei dettagli del suo modo di essere e delle sue condizioni di vita45. Nella figura 14-1 vengono riprodotti la copertina del settimanale e la prima pagina dell’articolo46.

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Figura 14-1: Copertina del New Yorker (Aug. 14 1937) di Helen E. Hokinson
e prima pagina dell’articolo dedicato a William Sidis

Ecco la descrizione della vicenda tratta dal romanzo Lila di Robert M. Pirsig [Pirsig 2012, 77-78].

La stampa che l’aveva idolatrato gli si rivoltò contro. L’attacco più feroce venne dal «New Yorker» nel 1937, in un articolo intitolato Pesce d’aprile, che metteva in ridicolo tutto quanto lo riguardasse, dai suoi hobby al suo aspetto fisico. Sidis denunciò la rivista per diffamazione e violazione della sfera privata. […]
Nel 1976, incuriosito dalla vicenda di Sidis, Dan Mahony, di Ipswich, nel Massachussets, volle cercare di capire che cosa l’ex ragazzo prodigio avesse realmente fatto in quegli anni. «È vero» spiegava Mahony «che svolse lavori da poco e malpagati, ma anche Einstein, quando elaborò la teoria della relatività, faceva l’impiegato in un ufficio brevetti. Avevo l’impressione che ci fosse sotto dell’altro».

 

Mahony dedicò i successivi dieci anni a esaminare le carte di Sidis.

La ricerca di Mahony a cui Pirsig si riferisce ha portato alla luce la vasta produzione scientifica e letteraria di Sidis che ora si trova raccolta sul sito www.sidis.net.

Tornando alla vicenda giudiziaria, occorre ricordare che la Corte d’Appello federale del secondo circuito nego il diritto all’oblio (violazione della privacy) dando prevalenza alla libertà di stampa e di informazione [Sidis v. FR Pub. Corporation, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940)].

Ecco, qui di seguito, alcuni dei principali argomenti.

But despite eminent opinion to the contrary, we are not yet disposed to afford to all of the intimate details of private life an absolute immunity from the prying of the press. Everyone will agree that at some point the public interest in obtaining information becomes dominant over the individual’s desire for privacy. Warren and Brandeis were willing to lift the veil somewhat in the case of public officers. We would go further, though we are not yet prepared to say how far. At least we would permit limited scrutiny of the «private» life of any person who has achieved, or has had thrust upon him, the questionable and indefinable status of a «public figure» […].

 

We express no comment on whether or not the news worthiness of the matter printed will always constitute a complete defense. Revelations may be so intimate and so unwarranted in view of the victim’s position as to outrage the community’s notions of decency. But when focused upon public characters, truthful comments upon dress, speech, habits, and the ordinary aspects of personality will usually not transgress this line. Regrettably or not, the misfortunes and frailties of neighbors and «public figures» are subjects of considerable interest and discussion to the rest of the population. And when such are the mores of the community, it would be unwise for a court to bar their expression in the newspapers, books, and magazines of the day.

 

In Italia il diritto all’oblio è stato a lungo negato dalla giurisprudenza. Inizia a essere riconosciuto alla fine degli anni ‘90 dalla Corte di Cassazione. Vi sono due fattori propizi che agevolano il mutamento giurisprudenziale.

A) Si era già determinato un allargamento giurisprudenziale del novero dei diritti della personalità con il riconoscimento del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale [v. –> Capitoli 12 e 13].

B) Erano state emanate le prime normative sulla protezione dei dati personali con il relativo diritto alla cancellazione dei dati personali: v., in particolare, gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 [v. –> Capitolo 7 sull’evoluzione dei diritti della personalità e Capitolo 18 sul diritto alla cancellazione dei dati personali].

Questa è la massima di Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, 1834, la quale riconosce per la prima volta il diritto all’oblio.

Posto che per diritto all’oblio si intende il legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di fatti già resi noti sei anni prima, salvo che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione dell’informazione.

Il profilo più delicato riguarda il bilanciamento del diritto all’oblio con il diritto di cronaca nonché con la libertà di informazione.

Con la sentenza del 1998 la Cassazione aggiunge un nuovo elemento rispetto alla triade elaborata nella sentenza sul c.d. decalogo del giornalista (Cass. 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711).

Si ricorderà [v. –> Capitolo 3 sulla tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti e Capitolo 13 sul diritto all’identità personale] che i requisiti per la liceità dell’esercizio del diritto di cronaca quando venga inciso un diritto della personalità erano i seguenti:

1) utilità sociale dell’informazione;

2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca;

3) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.

La sentenza del 1998 aggiunge un quarto requisito:

4) l’attualità della notizia.

Anche la Corte EDU si è più volte pronunciata sulla materia.

Una delle sentenze più rilevanti riguarda il caso Fuchsmann (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 19 ottobre 2017, in Danno e resp., 2018, 149).

Ecco qui di seguito la massima.

Non sussiste violazione dell’art. 8 Cedu laddove la notizia pubblicata da un giornale, pur suscettibile di recare pregiudizio alla vita privata del soggetto coinvolto, corrisponda a un interesse pubblico all’informazione fondato su una base fattuale sufficientemente attendibile e sia presentata senza toni polemici e insinuazioni.

La vicenda riguardava Boris Fuchsmann uomo d’affari nativo di Kiev con cittadinanza tedesca.

Ecco come ricostruiscono la vicenda Bonavita e Pardolesi [Bonavita, Pardolesi 2018, note omesse].

Boris Fuchsmann – settantun’anni, nativo di Kiev, cittadinanza tedesca – è, secondo informazioni di stampa finanziaria, un investitore immobiliare; ha realizzato, in quel di Düsseldorf, complessi residenziali di lusso. Ma è stato attivo anche nel settore dei media, prima come socio fondatore e manager della casa produttrice Innova Film GmbH (con all’attivo «A chef in love», a suo tempo candidato al premio Oscar come miglior film straniero) e, poi, di una fra le più popolari emittenti televisive ukraine, lo Studio «1+1». Che il suo cuore batta a est, lo dimostra il controllo di un grande albergo di Kiev, di catene di multisale cinematografiche nel paese, come pure il ruolo di presidente della confederazione ukraina del Congresso ebraico mondiale, WJC, di cui è anche vicepresidente (non a caso, nel 2011, l’allora sindaco di New York, Michael Bloomberg, ebbe a premiarlo per il suo contributo al miglioramento della cooperazione tra Stati Uniti e Russia: mitica la foto della cerimonia, dove il nostro imprenditore è ritratto a fianco della supermodella Irina Shayk). Fuchsmann è -come si legge nella pagina personale del WJC- un «generoso filantropo»; è un collezionista d’arte appassionato, «mit eine gewisse Faible für das Edle», dunque per l’antiquariato russo; è, in fin dei conti, molto ricco. Al riguardo, basterà un particolare: figura nella ristrettissima cerchia degli acquirenti della famosa «Big Maple Leaf», la maxi-moneta (per così dire) emessa in sei esemplari nel 2007 dalla zecca canadese, del diametro di 53 centimetri e peso di 100 chilogrammi d’oro, con grado di purezza di 999/1000 (che rappresenta ancora oggi un record ineguagliato): valore nominale di un milione di dollari canadesi, reale stimato intorno ai 3.8 milioni di euro: solo che la moneta, «prestata» in permanenza da Fuchsmann al Bode-Museum di Berlino dov’era esposta dal 2010, è stata rubata nella notte del 27 marzo 2017, con un furto degno della migliore filmografia e molti interrogativi su quali sistemi – un carrello? una carriola? – i soliti ignoti abbiano utilizzato per trasportare con destrezza un oggetto così pesante fuori dall’edificio e dall’isola dei musei.
Ma, e qui il detto popolare va proprio a fagiolo, non è tutt’oro quel che luccica. Nella biografia di Fuchsmann figurano notazioni assai più opache. Gliele attribuisce l’FBI (ma anche altri organi inquirenti europei). In un rapporto dell’agenzia nordamericana (datato 1994), riguardante il crimine organizzato, il nostro imprenditore veniva descritto come «a gold smuggler and embezzler, whose company in Germany was part of an international organized crime network». Questi rilievi (insieme alla notizia che a Fuchsmann era precluso l’ingresso negli U.S., notizia che sarebbe poi stata smentita) confluirono, di rimbalzo o quasi, in un articolo del New York Times del 12 giugno 2001 a firma di Raymond Bonner, poi approdato nel sito web in forma lievemente modificata, in cui si accusava Ronald Lauder (oggi al terzo mandato come Presidente del WJC), in predicato di presentarsi come candidato all’elezione del sindaco di New York City, di pratiche corruttive in Ucraina per ottenere l’aggiudicazione di licenze televisive a dispetto della moratoria imposta dal parlamento: pratiche condotte, nemmeno a dirlo, di concerto con Boris Fuchsmann.

Le conclusioni della Corte EDU sono così sintetizzate da Bonavita e Pardolesi [Bonavita, Pardolesi 2018, note omesse].

Chiamata a pronunciarsi sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione – da rapportarsi, peraltro, al diritto di cui all’art. 10, fatto valere dalla società editrice del quotidiano in qualità di terzo interveniente-, la corte, da un lato, fa leva sul consistente manipolo di precedenti in materia, dall’altro dialoga con le autorità giurisdizionali tedesche, dichiarando apertamente (secondo la sua prassi usuale) di non voler sostituire la propria valutazione al bilanciamento operato dai giudici domestici se non per ragioni davvero cogenti. Viene così indicata – con una metodologia decisamente pragmatica, che è caratteristica tipica dell’approccio della corte di Strasburgo – una sorta di check-list di fattori rilevanti ai fini della ragionevolezza del bilanciamento degli opposti interessi. Vi figurano: a) il contributo a un dibattito di pubblico interesse, già routinariamente riconosciuto rispetto a faccende politiche o criminali (su un dettaglio ulteriore, a questo proposito, torneremo fra un momento); b) la notorietà del soggetto coinvolto, che, quant’è maggiore, tanto più limita l’istanza di privacy, sino a far ribadire il ruolo di figura pubblica per il manager di una grande impresa; c) il metodo impiegato per ottenere le informazioni e la loro veridicità, profili, spesso delicati, che puntano a scrutinare il comportamento del giornalista (ma, nella circostanza, non si danno particolari problemi); d) la condotta precedente del soggetto interessato, che, però, nel caso in discorso non rileva; e) le modalità della pubblicazione e le sue conseguenze.
Da notare, per inciso, come, in questa lista, non compaia alcun riferimento al fattore temporale e al decorrere del tempo, elemento fondante del diritto all’oblio, Non è dato sapere se ciò sia dovuto a trascuratezza (grave) della corte o ad una precisa scelta di campo, ma ciò comporta, di fatto, l’adozione di un approccio metodologico proprio di casi in cui il ricorrente lamenta una violazione del diritto alla reputazione. Per sovramercato, la stessa corte rileva che il ricorrente, – benché abbia sostenuto che l’articolo è rinvenibile online «by merely searching online for his name» (par. 53) e non «only as a result of a direct search» (par. 52) – non ha fornito informazioni su iniziative intese a rimuovere i link all’articolo. Ciò lascia ipotizzare, come si vedrà più oltre, che la pronunzia assai poco abbia a dire sull’oblio dei dati e delle informazioni.
La corte, ad ogni buon conto, conviene che nell’articolo: a) non si danno insinuazioni; e b) vengono riportate soltanto notizie attinenti alla vita professionale dell’imprenditore, senza incursioni nella sua dimensione privata. C’è quanto basta per ribadire la sostanziosa protezione tradizionalmente assicurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo alla libertà di espressione dei media.

Sul diritto all’oblio è tornata di recente Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681, in Foro it., 2019, I, 3071. La sentenza riguarda un caso di diritto all’oblio in senso tradizionale (diritto a essere dimenticato): il Caso 14-1 è quello presentato all’inizio di questo capitolo nel –> Paragrafo 14.1.

Ecco la massima della sentenza (una possibile soluzione al problema derivante dal Caso 14-1).

In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti; tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale).

Qui di seguito si riportano alcuni degli argomenti maggiormente rilevanti.

Come risulta dalla tracciata panoramica della giurisprudenza nazionale ed Europea e come è stato illustrato con chiarezza anche dalla dottrina, quando si parla di diritto all’oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all’uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e quella, infine, trattata nella citata sentenza Google Spain della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella quale l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati [v. --> Capitolo 18 sul diritto alla cancellazione dei dati].
ll caso oggi in esame corrisponde alla prima delle tre ipotesi suindicate e rappresenta, per così dire, un caso classico, cioè un caso connesso col problema della libertà di stampa e la diffusione della notizia a mezzo giornalistico, rimanendo perciò escluso ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall’uso della rete internet. Si tratta cioè dell’ipotesi in cui non si discute della legittimità della pubblicazione, quanto, invece, della legittimità della ripubblicazione di quanto è stato già a suo tempo diffuso senza contestazioni.
La presente sentenza, quindi, si soffermerà soltanto su questo aspetto e la scelta di delimitare il campo di indagine non è frutto di un arbitrio decisionale, ma della semplice constatazione per cui ogni pronuncia giudiziaria trova il proprio limite nel collegamento con una vicenda concreta. […]
Ritengono, pertanto, le Sezioni Unite che debba essere ribadita la rilevanza costituzionale sia del diritto di cronaca che del diritto all’oblio; quando, però, una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga ad essere nuovamente diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una libera scelta editoriale, l’attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico; per cui il diritto dell’interessato al mantenimento dell’anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto.
È opportuno sottolineare, infine, che la materia in esame di per sé sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito [di che argomento si tratta? V. --> Capitoli 2 e 3].

 

Qui di seguito si riportando alcuni rilievi critici di Roberto Pardolesi [Pardolesi 2019, note omesse].

I motivi per dissentire [dalla prospettazione delle Sezioni Unite] si sprecano. A partire dalla pretesa di fissare una nitida linea di confine tra cronaca e storiografia. La demarcazione tra le due aree è, a tutto concedere, labile. Naturalmente – e sarebbe per certo stimolante – si potrebbe rimontare all’elaborazione crociana, con la cronaca arida e smorta a fronte della storiografia vivida e appassionata; e nessuno metterebbe seriamente in dubbio che la cronaca registri gli eventi del presente, mentre chi scrive di storia s’impegna a ricostruirli e interpretarli, guardando all’indietro per decifrare l’attualità (salvo dover ammettere che un qualche sforzo ricostruttivo/interpretativo ricorre anche nella cronaca ...). Tutto molto ovvio, se non fosse per il fatto che, alla prova dei fatti, i criteri discretivi stingono e si volatilizzano. La storia guarda al passato, sì, ma quale? Deve considerarsi tale ciò che è soggettivamente fuori della memoria dell’osservatore (col rischio, per chi, come me, reca sulle spalle un ragguardevole fardello di anni, di vivere una cronaca che per gli altri è già storia a tutti gli effetti)? Oppure si dovrà far leva sul decorso oggettivo del tempo e trascegliere fra passato prossimo e remoto?
Due anni e mezzo bastano a scavare il solco o ci vuole il respiro di una generazione? Quand’è, dunque, che chi scrive mette i panni dell’inviato stampa e quando, invece, gli occhialini del topo di biblioteca? Imperversare con interrogativi del genere – che ripropongono, a mo’ di proposizione indecidibile, il paradosso del sorite – non aiuta. Taluno risponderà che, se è storia, la sa riconoscere come tale. Ma saranno ancora di più quelli che, all’incontrario – e con qualche saggezza – si limiteranno a dire che sul punto è meglio lasciar decidere ... gli storici di domani, rassegnandosi all’idea che il confine sfumi nell’indistinto. Eppure, le sezioni unite ci ingiungono di piantare paletti, con vistose ricadute sul piano degli effetti.
C’è da dubitare che le cose vadano molto meglio se si assume come canone discretivo l’attualità della notizia e la pregnanza del connesso interesse pubblico, nel presupposto che nella cronaca di ieri essi svaporino in un fiat e risultino probabilmente invecchiati – a livello di storia? – già oggi (senza che, per questo, si possa negare che si danno vicende le quali hanno segnato in profondità la coscienza sociale e continuano a tormentarci). Gli annali hanno rappresentato un genere letterario: erano il riscontro sequenziale degli eventi, sono poi divenuti documenti essenziali per la ricostruzione storiografica, che nel frattempo, magari, svicolava alla volta della ricostruzione dell’ambiente sociale, piuttosto che delle congiure di palazzo, nelle pagine sapienti delle Annales.
L’uovo di Colombo potrebbe essere rinvenuto nel metodo: rigorosamente scientifico in chi interpreta il passato, pressoché commotivo nella cronaca giornalistica. Ma vallo a dire a chi fa della verità, ovviamente putativa, l’orgoglio della propria professione giornalistica! Piuttosto, a voler rovesciare l’impostazione, si dovrebbe convenire che il rigore della ricostruzione storiografica si fonda sull’esame certosino delle fonti, che chiama in causa la responsabilità dello storico e appare inconciliabile con la pretesa di nerettare a tappeto per nascondere l’identità dei protagonisti: tanto più che, di regola, essi hanno poco da dolersi della diffusione delle loro generalità. Insomma, un ritorno alla storia per approssimazioni (magari di fantasia), alla maniera delle Ἱστορίαι di Erodoto di Alicarnasso, o dei Dialogi di Gregorio Magno non sembra adeguato al modo scientifico di guardare alle fonti.
Sotto quest’ultimo profilo, le sezioni unite finiscono, si direbbe, per scambiare la causa con gli effetti: i riferimenti identificativi contano nell’attualità e con riguardo alla cerchia, ristretta o allargata secondo le circostanze, delle persone che possono, per il loro tramite, individuare l’interessato. Se davvero la divulgazione dei dati identificativi dipendesse dall’utilità che ne possono trarre i fruitori per individuare in modo preciso i protagonisti delle vicende raccontate, se, per dirla con le parole della corte, «l’interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto di informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell’identità della singola persona che quel fatto ha compiuto»; se tutto ciò – dicevamo – avesse a darsi per suffragato, dovremmo convenire che l’argomento prova molto di più (e presumibilmente troppo): l’anonimato si avvierebbe a diventare regola, perché la conoscenza dell’esatta identità è, nella più parte dei casi, irrilevante anche per il fatto di cronaca. Che importa se l’autore di un’abominevole nefandezza si chiami in un modo o nell’altro, se non si ha la possibilità di interagire con lui? Con l’aggravante che nemmeno il ricorso alle iniziali riuscirebbe a oscurare la cognizione di chi invece sa (sì che, per chi non voglia essere collegato al suo pregresso – e abbia buoni motivi per farlo –, sarebbe molto più utile il cambio d’identità). Di nuovo, il mondo di zombie senza targa – quello invocato dai fautori della protezione dei dati personali a tutto tondo –, che cancella i nomi dalle strade e dalla vita sociale, incombe minaccioso su di noi.
Non vale a riscattare la rigidità del principio divisato dalle sezioni unite – anonimato imposto sempre e comunque in caso di ricostruzione storiografica – l’eccezione rappresentata dalla notorietà dell’interessato o dal ruolo pubblico ch’egli ricopra (e neppure quella del rinnovato interesse pubblico alla vicenda, qual che ne sia l’occasione di stimolo). La deviazione dalla regola è, a sua volta, tagliata con l’accetta: rischia, cioè, di negare qualunque margine di privacy, e quindi di oblio, a chi viva il destino del personaggio di successo o, comunque, al centro della morbosa attenzione del pubblico: salvo concederla, in forma di «diritto al segreto del disonore», a chi, investito di funzione pubblica, ne aveva ignobilmente tradito i doveri.
Sotto questo profilo, cade anche la pretesa, pur agitata dalla sentenza in epigrafe, di individuare un «costante filo rosso», capace di unire la giurisprudenza domestica ed europea in materia: filo rosso che si vorrebbe rappresentato dalla comune constatazione che «il trascorrere del tempo modifica l’esito del bilanciamento tra contrapposti diritti» e giustifica la «riappropriazione» della notizia da parte di chi non ne sopporta la vergogna. Basta a smentire questo torno argomentativo la diversa linea adottata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in casi quali il citato affaire M.L. e W.W. c. Repubblica federale di Germania, ultimo capitolo, allo stato, della guerra giudiziale infinita innescata da due fratellastri (condannati nel 1994, senza che si fossero mai confessati colpevoli, per il barbaro omicidio – pugnalate e colpi di martello! – dell’attore bavarese Walter Sedlmayr, e rimessi in libertà condizionata fra il 2007 e il 2008), per ottenere la rimozione, dagli archivi on line dei mass-media tedeschi, degli articoli riguardanti il loro caso. Senza successo innanzi alle corti tedesche, tetragone nel ribadire che quell’efferato episodio continuava a sconvolgere la coscienza sociale, e neppure al cospetto della corte di Strasburgo. La quale, dopo aver sottolineato che, in una società democratica, «è impensabile che le questioni dibattute in tribunale non possano essere discusse, prima o contemporaneamente, altrove, su riviste specializzate, sulla stampa o in seno al pubblico in generale», e che «gli archivi digitali sono davvero una fonte preziosa per l’insegnamento e la ricerca storica», approda alla conclusione, unanime, che, di fronte alla ponderazione d’interessi contrapposti operata dai giudici domestici, non v’è ragione di sostituirsi alla loro valutazione e di ritenere violati gli obblighi che incombono sullo Stato tedesco in virtù dell’art. 8 della convenzione.
Non solo non c’è contiguità/continuità. Ma prende corpo il sospetto di una profonda divisione nel modo di apprezzare valori cui pure si ascrive assoluto rilievo costituzionale.

14.3 Caso 14.2: ritrasmissione di tentativo di intervista televisiva a un cantante famoso

Caso 14-2

Il noto cantante Donatello Compretti conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trentor, l’emittente televisiva Rete Disinvolta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda nel 2020 – da parte della trasmissione «La vita minuto per minuto» – di un servizio che riproduceva un episodio concernente un tentativo di intervista, non andato a buon fine per il rifiuto del cantante, registrato dalla troupe della medesima trasmissione cinque anni prima (nel 2015), e già mandato in onda a quell’epoca dalla stessa emittente Rete Disinvolta.

Il cantante agisce davanti al giudice civile per difendere le proprie ragioni.

Qual è il problema?

Qual è la soluzione del problema?

Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

Domande. Serie 14-1

Il diritto all’oblio è un aspetto del diritto alla riservatezza o è distinto dal diritto alla riservatezza? Il diritto all’oblio è un aspetto del generale diritto della personalità? In quale relazione si pongono diritto all’oblio e diritto all’identità personale? Che relazione esiste tra diritto all’oblio e [v. –> Capitolo 17] anonimato?

Nella soluzione al problema posto dal Caso 14-1 le Sezioni Unite della Cassazione pongono una differenza tra diritto di cronaca e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato. È una distinzione condivisibile o criticabile [cfr. i rilievi su riportati di Pardolesi 2019]? L’articolazione del diritto all’oblio in tre diverse subcategorie è condivisibile o criticabile?

Le Sezioni Unite sembrano alla ricerca di un compromesso che dia sostanza al concetto di bilanciamento tra diritti. Il compromesso viene trovato, nel caso di specie, nella dichiarazione di illeceità della menzione degli elementi identificativi della persona citata nell’articolo di giornale. Si tratta di un compromesso condivisibile o criticabile?

Quale ruolo gioca in questo caso la dignità?

L’art. 27 Cost. può avere rilievo?

La corte nella motivazione afferma quanto segue «è opportuno sottolineare […] che la materia in esame di per sé sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito». Con questo argomento la corte intende riferirsi al «bilanciamento caso per caso» [v. –> Capitolo 3]?


45 Per maggiori informazioni su William Sidis si rinvia al ricchissimo sito https://www.sidis.net/
46 Fonte: https://www.newyorker.com/magazine/1937/08/14/where-are-they-now-5