Parte Terza

18 Capitolo 18- Il diritto alla cancellazione dei dati e la de-indicizzazione: l’art. 17 del GDPR

18.1 Casi 18-1, 18-2: richiesta di de-indicizzazione di pagine web che descrivono un candidato alle elezioni politiche come autore seriale di cyberstalking; richiesta di cancellazione della notizia giornalistica relativa a una condanna per reato di truffa pubblicata due anni prima

Caso 18-1

Il sig. X, candidato alle ultime elezioni politiche, chiede a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale di URL che lo descrivono come autore di ripetute molestie ai danni di donne consistenti in diversi atti di cyberstalking.

Il gestore del motore di ricerca si rifiuta.

Caso 18-2

Il sig. Y, amministratore unico di una società di rappresentanza di dispositivi medicali, chiede nel gennaio 2020 alla ABC, editore del quotidiano on line «Q», la cancellazione della notizia giornalistica «Truffa Asl della città di T. per fornitura di protesi, patteggia otto mesi», apparsa sul medesimo quotidiano nel gennaio 2018.

L’editore si rifiuta di cancellare la notizia.

18.2 Il diritto alla cancellazione dei dati e il diritto alla de-indicizzazione

Con l’avvento dell’era digitale e di Internet il concetto di diritto all’oblio [v. –> Capitolo 14 sul diritto all’oblio] si modifica, al diritto all’oblio inteso come diritto della persona ad essere dimenticata (right to be forgotten) si aggiunge, nell’ambito della disciplina della protezione dei dati personali, il diritto alla cancellazione dei dati.

Tale diritto assume poi una particolare connotazione con riferimento ai motori di ricerca (c.d. diritto alla de-indicizzazione) [Pascuzzi 2020, 103].

La decisione di riferimento è rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia 13 maggio 2014 C-131/12 in Foro it., 2014, IV, 295 (conosciuta come Google Spain o Costeja).

Ecco la narrativa dei fatti estrapolata della decisione della Corte di Giustizia.

Il 5 marzo 2010, il sig. Costeja González, cittadino spagnolo con domicilio in Spagna, ha presentato dinanzi all’AEPD [Agencia Española de Protección de Datos] un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL, che pubblica un quotidiano di larga diffusione, soprattutto in Catalogna (Spagna) (in prosieguo: «La Vanguardia»), nonché contro Google Spain e Google Inc. Tale reclamo era fondato sul fatto che, allorché un utente di Internet introduceva il nome del sig. Costeja González nel motore di ricerca del gruppo Google (in prosieguo: «Google Search»), otteneva dei link verso due pagine del quotidiano di La Vanguardia rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo 1998, sulle quali figurava un annuncio, menzionante il nome del sig. Costeja González, per una vendita all’asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali.
Mediante detto reclamo, il sig. Costeja González chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a La Vanguardia di sopprimere o modificare le pagine suddette affinché i suoi dati personali non vi comparissero più, oppure di ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati. Dall’altro lato, egli chiedeva che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di La Vanguardia. Il sig. Costeja González affermava in tale contesto che il pignoramento, che era stato effettuato nei suoi confronti, era stato interamente definito da svariati anni e che la menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza.
Con decisione del 30 luglio 2010, l’AEPD ha respinto il suddetto reclamo nella parte in cui era diretto contro La Vanguardia, ritenendo che la pubblicazione da parte di quest’ultima delle informazioni in questione fosse legalmente giustificata, dato che aveva avuto luogo su ordine del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali e aveva avuto lo scopo di conferire il massimo di pubblicità alla vendita pubblica, al fine di raccogliere il maggior numero di partecipanti all’asta.
Detto reclamo è stato invece accolto nella parte in cui era diretto contro Google Spain e Google Inc. L’AEPD ha considerato in proposito che i gestori di motori di ricerca sono assoggettati alla normativa in materia di protezione dei dati, dato che essi effettuano un trattamento di dati per il quale sono responsabili e agiscono quali intermediari della società dell’informazione. L’AEPD ha ritenuto di essere autorizzata ad ordinare la rimozione dei dati nonché il divieto di accesso a taluni dati da parte dei gestori di motori di ricerca, qualora essa ritenga che la localizzazione e la diffusione degli stessi possano ledere il diritto fondamentale alla protezione dei dati e la dignità delle persone in senso ampio, ciò che includerebbe anche la semplice volontà della persona interessata che tali dati non siano conosciuti da terzi. L’AEPD ha affermato che tale obbligo può incombere direttamente ai gestori di motori di ricerca, senza che sia necessario cancellare i dati o le informazioni dal sito web in cui questi compaiono, segnatamente quando il mantenimento di tali informazioni nel sito in questione sia giustificato da una norma di legge.

La decisione dell’autorità spagnola di controllo della protezione dei dati personali viene impugnata davanti al tribunale Audiencia Nacional il quale sospende il giudizio e rinvia gli atti alla Corte di Giustizia ponendo alcune questioni sull’interpretazione della dir. 95/46/CE.

Le disposizioni normative di riferimento sono l’art. 12 e l’art. 14.

Articolo 12
Diritto di accesso
Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:
a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:
- la conferma dell’esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l’informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;
- la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati;
- la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all’articolo 15, paragrafo 1;
b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;
c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.
Articolo 14
Diritto di opposizione della persona interessata
Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:
a) almeno nei casi di cui all’articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;
b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all’utilizzo di cui sopra.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).

La Corte di Giustizia si esprime, con riferimento alla questione di maggior rilievo, nei seguenti termini.

Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

Qui di seguito vengono riprodotti i punti (80-88) maggiormente rilevanti della motivazione.

A questo proposito occorre anzitutto rilevare che, come si è constatato ai punti da 36 a 38 della presente sentenza, un trattamento di dati personali, quale quello in esame nel procedimento principale, effettuato dal gestore di un motore di ricerca, può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l’aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona. Inoltre, l’effetto dell’ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco di risultati carattere ubiquitario (v., in tal senso, sentenza eDate Advertising e a., C 509/09 e C 161/10, EU:C:2011:685, punto 45).
Vista la gravità potenziale di tale ingerenza, è giocoforza constatare che quest’ultima non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca in questo trattamento di dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall’elenco di risultati potrebbe, a seconda dell’informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest’ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.
L’autorità di controllo o l’autorità giudiziaria, all’esito della valutazione dei presupposti di applicazione degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, da effettuarsi allorché ricevono una domanda quale quella oggetto del procedimento principale, possono ordinare al suddetto gestore di sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona, senza che un’ingiunzione in tal senso presupponga che tale nome e tali informazioni siano, con il pieno consenso dell’editore o su ingiunzione di una delle autorità sopra menzionate, previamente o simultaneamente cancellati dalla pagina web sulla quale sono stati pubblicati.
Infatti, come si è constatato ai punti da 35 a 38 della presente sentenza, poiché il trattamento dei dati effettuato nel contesto dell’attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti web e incide ulteriormente sui diritti fondamentali della persona interessata, il gestore di tale motore di ricerca quale responsabile del trattamento in questione deve assicurare, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che tale trattamento soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46, affinché le garanzie previste da quest’ultima possano sviluppare pienamente i loro effetti.
In proposito occorre rilevare che, tenuto conto della facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono essere riprodotte su altri siti, nonché del fatto che i responsabili della loro pubblicazione non sempre sono assoggettati alla normativa dell’Unione, non sarebbe possibile realizzare una tutela efficace e completa delle persone interessate nel caso in cui queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano.
Inoltre, il trattamento da parte dell’editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici» e beneficiare così, a norma dell’articolo 9 della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest’ultima, mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca. Non si può dunque escludere che la persona interessata possa, in determinate circostanze, esercitare i diritti contemplati dagli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 contro il suddetto gestore del motore di ricerca, ma non contro l’editore della pagina web.
Infine, occorre constatare che non soltanto il motivo giustificante, a norma dell’articolo 7 della direttiva 95/46, la pubblicazione di un dato personale su un sito web non coincide necessariamente con il motivo che si applica all’attività dei motori di ricerca, ma che, anche quando tale coincidenza sussista, il risultato del bilanciamento degli interessi in gioco da effettuarsi ai sensi degli articoli 7, lettera f), e 14, primo comma, lettera a), di detta direttiva può divergere a seconda che si tratti del trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca o di quello effettuato dall’editore di detta pagina web, in quanto, da un lato, i legittimi interessi che giustificano questi trattamenti possono essere differenti e, dall’altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per la persona interessata, e segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse.
Infatti, l’inclusione nell’elenco di risultati – che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – di una pagina web e delle informazioni in essa contenute relative a questa persona, poiché facilita notevolmente l’accessibilità di tali informazioni a qualsiasi utente di Internet che effettui una ricerca sulla persona di cui trattasi e può svolgere un ruolo decisivo per la diffusione di dette informazioni, è idonea a costituire un’ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell’editore della suddetta pagina web.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla seconda questione, lettere c) e d), dichiarando che gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

A seguito della sentenza Google Spain il diritto alla cancellazione, dunque, significa anche diritto alla de-indicizzazione [Resta, Zeno-Zencovich 2015].

La sentenza ha raccolto consensi entusiastici [v., ad es., Zuboff 2019, 64-70] e critiche pesanti.

Roberto Pardolesi rileva quanto segue [Pardolesi 2017].

Resta il disagio prodotto dal paradosso in virtù del quale la riedizione di rimbalzo della notizia incorre nella contrarietà al diritto, mentre vi si sottrae la sua versione originale: un po’ come opinare che non incorra nei rigori della legge la pubblicazione di un articolo su un quotidiano, laddove vi incappa la sua riproposizione in una rassegna stampa. Viene così profilandosi un’ipocrisia discriminatoria, in ragione della quale l’immediata disponibilità del dato preoccupa molto di più della sua disponibilità tout court: poco importa, dunque, che l’informazione sia comunque accessibile, basta che non sia a portata di un click del vostro computer. Dove si scopre, per altra e inopinata via, che – come insegnava a suo tempo Marshall McLuhan – il medium è il messaggio; meglio, che la stessa ossessione, la quale in positivo induce a ritenere che o si figura nei primi tre posti dei risultati della query o non si esiste, in negativo porta a ravvisare, nell’emersione di un dato che non ci attalenta, una sorta di lettera scarlatta digitale.

E ancora sul bilanciamento dei diritti [Pardolesi 2017, note omesse].

Qui conviene sottolineare come questa impostazione preluda ad un bilanciamento fortemente compromesso degli interessi in gioco. Va da sé che di una valutazione incrociata di tal fatta non si possa fare a meno, data la materia con cui ci si misura: con tutti i rischi di paternalismo che vi sono inevitabilmente connessi. Ma spingersi oltre e preconizzare gli esiti di quel bilanciamento è impresa assai più rischiosa. Se si può ragionevolmente convenire che l’interesse della persona a «nascondere» o «modulare» la propria presenza in rete sia normalmente destinato a prevalere su quello economico del gestore del motore di ricerca, appare assai più questionabile la pretesa che analoga prevalenza debba presumersi nei confronti dell’interesse di chi cerca l’informazione. Eppure, la Corte non sembra nutrire dubbi al riguardo: «i diritti fondamentali di cui [agli art. 7 e 8 cit.] prevalgono, in linea di principio, […] anche sull’interesse di tale pubblico a trovare l’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona».

La sentenza Google Spain ha costituito la base per l’elaborazione dell’art. 17 del reg. UE 2019/679 (RGPD o GDPR).

L’art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») così si esprime.

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Di fatto oggi il diritto alla de-indicizzazione è gestito dai motori di ricerca (in prima battuta), dalle autorità di controllo della protezione dei dati personali e dai giudici.

Lo European Data Protection Board (Comitato europeo per la protezione dei dati personali) – un organo europeo indipendente che contribuisce all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’UE e promuove la cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati dell’UE – ha emanato nel 2019 specifiche linee-guida sull’interpretazione dell’art. 17 GDPR.

Google pubblica i dati relative alle richieste di contenuti ai sensi delle leggi europee sulla privacy48.

Qui di seguito vengono riprodotti due grafici tratti dal sito di Google49.

Figura 18-1: richieste di rimozione e URL di cui è stata chiesta la rimozione.
Fonte: Google (15.1.2021)

Figura 18-2: URL richiesti e rimossi.
Fonte: Google (inizio 28.5.2014 – fine 15.1.2021)

La Corte di Giustizia è tornata sull’argomento con due sentenze della Grande Sezione del 24 settembre 2019.

Nella prima sentenza G.C. c. CNIL causa C-136/17, in Foro it., 2019, IV, 594, la corte ha statuito quanto segue.

1) Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretate nel senso che i divieti o le restrizioni riguardanti il trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui alle suddette disposizioni, si applicano, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa direttiva, anche al gestore di un motore di ricerca nell’ambito delle sue responsabilità, competenze e possibilità, quale responsabile del trattamento effettuato durante l’attività di tale motore di ricerca, in occasione di una verifica compiuta da tale gestore, sotto il controllo delle autorità nazionali competenti, a seguito di una richiesta presentata dalla persona interessata.
2) Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che, in base ad esse, il gestore di un motore di ricerca, in linea di principio, è tenuto ad accogliere, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, le richieste di deindicizzazione riguardanti link che rinviano a pagine web nelle quali compaiono dati personali rientranti nelle categorie particolari contemplate da tali disposizioni.
L’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, in conformità di tale articolo, un gestore del genere può rifiutarsi di accogliere una richiesta di deindicizzazione ove constati che i link controversi dirigono verso contenuti che comprendono dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ma il cui trattamento è incluso nell’eccezione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), sempre che tale trattamento risponda a tutte le altre condizioni di liceità poste dalla suddetta direttiva e salvo che la persona interessata abbia, in forza dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della medesima direttiva, il diritto di opporsi a detto trattamento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare.
Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’articolo 8, paragrafi 1 o 5, di tale direttiva, deve – sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva e nel rispetto delle condizioni previste in quest’ultima disposizione, se l’inserimento di detto link nell’elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all’articolo 11 della Carta.
3) Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che,
– da un lato, le informazioni relative a un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica e, se del caso, quelle relative alla condanna che ne è conseguita costituiscono dati relativi alle «infrazioni» e alle «condanne penali» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della suddetta direttiva, e
– d’altro lato, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione vertente su link verso pagine web, nelle quali compaiono le suddette informazioni, quando queste ultime si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più, tenuto conto dello svolgimento di quest’ultimo, alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati, nell’ambito della verifica dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevalgono su quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati, protetti dall’articolo 11 di tale Carta.

Nella seconda sentenza Google c. CNIL causa C-507/17, in Foro it., 2019, IV, 572 ha affermato quanto segue [Pollicino 2019].

L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.

18.3 Possibili soluzioni ai problemi posti dai Casi 18-1, 18-2. Caso 18-3: archivio online di quotidiano e pubblicazione di notizia di arresto di vent’anni prima

Una possibile soluzione al caso 18-1 è quella del provvedimento n. 557 del 2017 del Garante per la protezione dei dati personali.

[…]
c. accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL tuttora deindicizzati fra i risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome del ricorrente, sia nelle versioni europee che extraeuropee, estendendo tale attività anche agli Url già deindicizzati nelle versioni europee di Google;
d. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.
Il Garante, nel chiedere a Google ai sensi dell´art. 157 del Codice di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Una possibile e opposta soluzione al caso 18-1 è quella di Trib. Milano 5 settembre 2018, in Danno e resp., 2019, 122, sentenza originata dalla opposizione al provvedimento 557 del 2017 del Garante del quale si sono appena riportate le conclusioni.

Qualora siano divulgati in rete dati personali relativi a un soggetto che rivesta un ruolo nella vita pubblica (nella specie, sedicente docente universitario candidato alle ultime elezioni politiche), con informazioni di rilievo penale che allo stato non possono ritenersi inesatte e appaiono di sicuro interesse pubblico (in quanto contenute in inchieste giornalistiche che descrivono l’interessato come autore di ripetute molestie ai danni di donne che hanno subito diversi atti di cyberstalking), va revocato il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali che, su istanza del soggetto stesso intesa a denunciare il vulnus alla sua reputazione, aveva ordinato a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale degli url indicati nel ricorso introduttivo.

Una possibile soluzione al caso 18-2 è quella di Cass., ord., 19 maggio 2020, n. 9147, in Foro it., 2020, I, 2671.

Va cassata la sentenza di merito che, in parziale accoglimento di un ricorso avverso la pubblicazione, su una testata giornalistica on line, della notizia (riportata col titolo: «Truffa Asl di Teramo per fornitura di protesi, patteggia otto mesi») relativa al patteggiamento con cui si era chiuso un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a carico dell’amministratore di società attiva nella distribuzione di dispositivi medicali, constatata la persistenza in rete dell’articolo per effetto dell’intervenuta indicizzazione (che comportava illegittimo trattamento di dati personali e violazione del diritto all’oblio del ricorrente), aveva disposto la cancellazione della notizia, senza: a) accertare se l’intervallo di tempo (un anno e otto mesi) intercorso tra il patteggiamento e il ricorso integrasse il fattore tempo presupposto dal diritto all’oblio; b) verificare (in caso di esito positivo dell’accertamento sub a) se, rispetto alla pubblicazione della notizia giornalistica in questione e al mantenimento della sua visibilità nell’archivio della testata giornalistica e in rete a seguito di consultazione effettuata con motori di ricerca, il diritto all’oblio del ricorrente prevalesse, o non, sui perduranti diritti di cronaca giudiziaria e archiviazione documentale; c) valutare se l’applicazione della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti fosse rimedio sufficiente.

Si riportano qui di seguito gli argomenti maggiormente rilevanti di Cass., ord., 19 maggio 2020, n. 9147.

11.3.3. Nel giudizio di comparazione tra i diritti fondamentali della persona ed il diritto alla libertà di espressione, garantiti, rispettivamente, dagli artt. 7, 8 e 11 della «Carta dei diritti fondamentali dell’Ue», l’equilibrio si apprezza raggiunto dalla Corte Europea con lo stabilire che:
a) il gestore del motore di ricerca è obbligato ad intervenire sull’elenco delle informazioni indicizzate provvedendo ad eliminare il link di raccordo verso pagine web dell’archivio online che riportino informazioni sulla persona il cui nome sia stato digitato sulla query del motore di ricerca e «ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita» (punto 3 del dispositivo della sentenza 13 maggio 2014 cit.);
b) il gestore del motore di ricerca è obbligato ad intervenire sull’elenco delle informazioni indicizzate, attualizzando la notizia relativa a vicenda giudiziaria penale dell’interessato facendo figurare per primi i link verso pagine web contenenti informazioni attuali sulla situazione dell’interessato (punto 3 del dispositivo della sentenza del 24 settembre 2019 cit.).
La fattispecie in esame, per i contenuti che la connotano, resta più propriamente inquadrabile nell’ipotesi sub a), non venendo per essa in rilievo alcuno l’esigenza di attualizzazione della notizia di cronaca per integrazione del fatto riportato con gli ulteriori esiti giudiziari, secondo principi per i quali, invece, più puntualmente si connota e si lascia apprezzare il precedente di questa Corte di legittimità integrato dalla sentenza n. 5525 del 2012, che, in modo solo generico, viene richiamato dal Tribunale di Pescara a sostenere l’assunta decisione.
12. Dalle indicate conclusioni emergono pure i seguenti principi:
«Il diritto all’oblio è il diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione – a distanza di un importante intervallo temporale destinato ad integrare il diritto ed al cui decorso si accompagni una diversa identità della persona – o il mantenimento senza limiti temporali di una notizia relativa a fatti commessi in passato, che nella sua versione dinamica consiste nel potere, attribuito al titolare del diritto, al controllo del trattamento dei dati personali ad opera di terzi responsabili»

;

«In materia di diritto all’oblio là dove il suo titolare lamenti la presenza sul web di una informazione che lo riguardi – appartenente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza – e la sua riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editore»

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Caso 18-3

La società editrice di un noto quotidiano mette online il proprio archivio storico, nel quale è contenuta la notizia dell’arresto, avvenuto venti anni prima, di un amministratore locale, poi assolto.

Quest’ultimo agisce presso il giudice civile per tutelare le proprie ragioni.

Qual è il problema?

Qual è la soluzione del problema?

Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.


48 https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview
49 Il secondo grafico reca la seguente didascalia: «questo grafico mostra la percentuale e il numero effettivo di URL rimossi in seguito alla revisione. I dati usati per generare il grafico risalgono all’introduzione della nostra procedura ufficiale per le richieste, avvenuta il 29 maggio 2014. Non sono incluse in questo grafico le richieste di rimozione di URL ancora in attesa di revisione o per la cui elaborazione sono necessarie ulteriori informazioni».