Parte Terza

22 Capitolo 22- Intelligenza artificiale e diritto d’autore

22.1 L’intelligenza artificiale e la nozione di creatività del diritto d’autore

L’incrocio tra IA e diritti della personalità è complesso e pone molte questioni. Una delle questioni è stata affrontata nel –>  Capitolo 21 sul processo decisionale automatizzato.

In questo capitolo si affronta un’altra questione attinente al diritto d’autore.

Le possibili interazioni tra diritto d’autore e IA sono molteplici. Qui ci si occupa del problema delle opere create da (o con il contributo di) sistemi di IA [Musso 2018; Lavagnini 2018; Ginsburg, Budiardjo 2019; Spedicato 2019; Mezei 2020; Fontanarosa 2020; Trevisanello 2020].

La creatività è ritenuta una caratteristica peculiare dell’homo sapiens ed è alla base del diritto d’autore.

L’art. 2575 c.c. è così formulato.

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

L’art. 1, comma 1, della l.d.a. così recita.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

L’art. 6 della l.d.a. così dispone.

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Si veda, ad esempio, il principio elaborato dalla Cassazione sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel quale si esalta il nesso tra creatività e personalità (Cass. 29 maggio 2020, n. 10300).

La protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione […].

In particolare, la creatività è alla base del riconoscimento dei diritti morali (diritti della personalità) [v. –> Capitolo 11 sul diritto morale d’autore].

La sezione II del capo III del titolo I della l.d.a. è intitolata emblematicamente «Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità dell’autore (Diritto morale dell’autore)».

L’art. 20, comma 1, che apre la sezione II, così recita.

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Un nuovo problema si pone oggi: l’IA può essere creativa? [cfr. –> Capitolo 21] Se la risposta alla prima domanda dovesse essere affermativa (almeno con riferimento ad alcune forme di IA), qual è l’impatto dell’IA creativa sul diritto d’autore?

Lasciando da parte il dibattito sulla possibilità di attribuire all’IA una sorta di personalità giuridica, i problemi più importanti sono quelli posti nel –> Paragrafo 22.3.

Prima di descrivere alcuni esempi e porre i problemi di maggiore rilevanza operazionale, si possono evidenziare alcuni punti che meritano attenzione.

a) Il diritto d’autore è andato progressivamente espandendosi riducendo l’area del pubblico dominio. Una protezione dei risultati prodotti dall’IA avrebbe come conseguenza l’ulteriore riduzione del pubblico dominio.

b) Dietro il dibattito sull’IA creativa si muovono notevoli interessi economici. Questi interessi rischiano di schiacciarne altri (come quello dell’accesso alla conoscenza), sempre in gioco nella proprietà intellettuale e nel diritto d’autore.

c) Il diritto d’autore ed in particolare il diritto morale (come gli altri diritti della personalità) sono antropocentrici. Sono stati elaborati avendo a mente l’uomo. Sebbene molte leggi sul diritto d’autore, compresa quella italiana, non definiscano i concetti fondanti di autore, creatività (originalità), espressione (forma espressiva) e opera, non vi è dubbio che essi sono stati concepiti in un’epoca tecnologica che non conosceva l’IA. La capacità di adattamento di questi concetti è relativa.

22.2 Intelligenza artificiale e opere dell’ingegno

Negli ultimi anni si parla molto dell’intelligenza artificiale. Ma le tecnologie digitali avevano già inciso profondamente sul diritto d’autore [Caso, Pascuzzi 2020, 201, riferimenti omessi].

Nello stereotipo romantico l’attività creativa sarebbe frutto del lavoro del singolo, dell’individuo. L’utilizzo di tecnologie informatiche nell’attività creativa vede sempre più spesso protagonisti team o comunità di soggetti. Si pensi alle comunità che sviluppano il software open source di cui si dirà tra breve. Attualmente ci sono algoritmi che generano un’enorme quantità di testi che circolano su Internet. Recentemente alcuni progetti di c.d. «intelligenza artificiale» hanno reso possibile la creazione di quadri con lo stile e la tecnica di pittori morti da secoli. La domanda che sorge spontanea è: chi l’autore di quei testi o di questi quadri? […]. In taluni casi le nuove tecnologie ridefiniscono il rapporto fra autore dell’opera e fruitore della stessa. L’ipertesto ridisegna il ruolo del lettore. La fisicità del libro cartaceo definisce in modo inequivoco un inizio e una fine. Il nuovo genere letterario non ha punti di avvio o di arrivo prestabiliti. Nel libro è esclusivamente l’autore a creare la sequenza e, quindi, la gerarchia dei contenuti. Nell’ipertesto è il lettore a decidere percorsi, sequenze, gerarchie. Potendo seguire strade diverse, batterà quella più consona ai propri interessi. Il lettore diventa protagonista come l’autore perché può scegliere come proseguire nella lettura.

Il tema dell’intersezione tra proprietà intellettuale e intelligenza artificiale è così introdotto da Giorgio Spedicato [Spedicato 2019, note omesse].

Sebbene l’avvento di un’intelligenza artificiale c.d. generale in grado di raggiungere, o addirittura superare, l’intelligenza umana sia ancora lontano e, per alcuni esperti, del tutto irrealizzabile, i sistemi di intelligenza artificiale (SIA, o AIS nella versione inglese dell’acronimo) hanno fatto straordinari passi avanti negli ultimi anni, arrivando a emulare la mente umana e le sue abilità in un significativo numero di attività tipicamente creative da sempre ritenute appannaggio esclusivo degli esseri umani, come tradurre testi, redigere articoli di attualità, scrivere poesie, comporre musica, dipingere opere d’arte, ideare soluzioni a problemi tecnici.
Ciò che ancora oggi potrebbe apparire a molti solo una futuribile utopia – o distopia, secondo una visione più pessimistica ma in verità non meno diffusa dell’intelligenza artificiale, alimentata dalla più classica letteratura fantascientifica – è tuttavia frutto di un’evoluzione lenta e quanto mai discontinua nel settore delle ricerche in materia, che nel corso del tempo hanno alimentato grandi aspettative cui hanno fatto spesso seguito altrettanto grandi disillusioni.
Se proprio per questo è vero che l’intelligenza artificiale ha vissuto nel tempo stagioni buie fatte di promesse tradite, la fase attuale mostra il volto di una nuova primavera tecnologica, il cui inizio parrebbe essere coinciso con un netto paradigm shift nell’approccio ingegneristico utilizzato (da quello basato sul ragionamento simbolico a quello basato su algoritmi di apprendimento statistico alimentati da vaste quantità di dati), che si sta oggi mostrando in grado di produrre risultati prima solo fantasticati.

In un recente articolo di Simona Lavagnini sul tema si porta un famoso esempio relativo alle opere d’arte visuale [Lavagnini 2018, 361-362].

Per quanto riguarda il diritto d’autore, si può citare l’esperimento del collettivo «Obvious», basato a Parigi, che ha utilizzato il sistema informatico GAN (Generative Adversarial Network). In questo caso il collettivo (che non ritiene di definirsi né autore né artista – per le ragioni che vedremo -) ha utilizzato il sistema in questione, che si basa su algoritmi sviluppati dal ricercatore inglese Goodfellow, per realizzare un ritratto in uno stile pittorico che fosse compreso fra il 14mo e il 20mo secolo.
L’obiettivo era quello di ottenere un ritratto che fosse del tutto indistinguibile da un ritratto realizzato da un autore umano, per quanto riguarda lo stile e il soggetto, e che fosse contemporaneamente «originale». Il sistema GAN si basa su due dispositivi che interoperano l’uno con l’altro. Il primo è costituito da un generatore di immagini, cui vengono forniti determinati imput (in questo caso 15.000 ritratti realizzati fra il 14mo e 20mo secolo). Il generatore identifica e mima le caratteristiche salienti delle opere fornite, creando in sequenza un numero crescente di nuove immagini, fino a che il secondo dispositivo facente parte della macchina, ossia il sistema discriminatore, non accetta tali immagini, non essendo più in grado distinguerle da quelle effettivamente realizzate dagli autori umani e che sono state immesse nella banca dati della macchina. La prima opera creata dal GAN, il «Compt de Bellamy» (un omaggio – nel nome – all’autore dell’algoritmo Goodfellow) è stata prima acquistata da un collezionista londinese per 10.000 euro e a quanto pare sarà presto battuta all’asta da Christies (nella prima asta in assoluto che riguardi un’opera dell’ingegno dell’arte visuale realizzata con l’intelligenza artificiale). Il «Compte de Bellamy» è quindi stato considerato a tutti gli effetti un’opera dell’ingegno protetta dalle leggi sul diritto d’autore, con un valore del tutto assimilabile a quello di altre opere d’arte. Questo è certamente un primo esempio significativo di impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo della proprietà intellettuale, anche se potrebbe restare il dubbio, soprattutto quando si tratti di arte visuale, della reale totale assimilabilità di un’opera creata dall’intelligenza artificiale in questo modo ad un’opera dell’ingegno vera e propria realizzata da un autore umano, posto che nell’opera creata dall’intelligenza artificiale manca – per definizione – l’aspetto della manualità dell’autore, e la conseguente unicità dell’esemplare.

Qui di seguito nella figura 22-1 una riproduzione a bassa risoluzione dell’opera «Portrait of Edmond Belamy»50. Venduta nell’ottobre 2018 da Chriestie’s di per 432,500 dollari.

Immagine che contiene testo, libro, interni Descrizione generata automaticamente

Figura 22-1: Portrait of Edmond Belamy, 2018, created by GAN
(Generative Adversarial Network). Image © Obvious

22.3 Problemi

L’opera dell’ingegno generata mediante intelligenza artificiale è in pubblico dominio (nessuna protezione) o protetta da diritto d’autore?

Una larga parte della dottrina italiana è contraria a riconoscere il diritto d’autore sulle creazioni frutto di intelligenza artificiale.

Si possono qui riportare, ad esempio, gli argomenti addotti da Alberto Musso [Musso 2018, 504-505, note omesse].

In assenza di possibili norme ad hoc nel futuro più o meno prossimo, possono allora già rilevarsi due fattori di analisi che – allo stato dell’arte attuale – paiono negare un carattere creativo a tali outputs: in primo luogo, infatti, sul piano del diritto della proprietà intellettuale – quanto meno in Europa – la personalità fisica dell’autore permane un criterio stabilito da norme sovraordinate oltre che recepito dalla giurisprudenza; in secondo luogo, sul piano del diritto antitrust, la possibilità della creazione di milioni o miliardi di opere dell’ingegno (solo) oggettivamente originali, attraverso agenti sempre più sofisticati e costosi da parte di singoli enti o sviluppatori, porrebbe in crisi la facoltà dei terzi di creare opere nuove, trovandosi altrimenti i newcomers una barriera all’entrata di (pressoché infinite) opere protette e – stante il regime bernese di tutela senza formalità costitutive, pubblicazioni o, di regola, neppure fissazioni su supporti – per di più potenzialmente inconoscibili, a priori, dai terzi.

Se l’opera è protetta, chi è il titolare del diritto economico d’autore?

Vi è chi auspica l’attribuzione dei diritti esclusivi in capo all’utilizzatore del sistema di intelligenza artificiale.

A ben vedere, dunque, l’attribuzione in via esclusiva dei diritti sui risultati creativi prodotti da un sistema di IA al suo utilizzatore – almeno quando tali prodotti vengano realizzati nel contesto di un’organizzazione imprenditoriale – parrebbe potersi giustificare con l’opportunità di tutelare un interesse che è tradizionalmente protetto dalla disciplina della proprietà intellettuale, e oggi in modo ancora più evidente quando si osservino le traiettorie seguite nel contesto di taluni accordi commerciali trans-nazionali, ossia l’interesse alla tutela degli investimenti imprenditoriali finalizzati a portare l’innovazione (recte, i prodotti innovativi) sul mercato, anche nel riflesso costituito dallo speculare interesse a scoraggiare e reprimere condotte parassitarie o comunque concorrenzialmente illecite in relazione ai risultati di tali investimenti. Un interesse, non è inutile sottolinearlo, di particolare attualità in un contesto in cui l’Europa appare scontare un significativo ritardo negli investimenti privati in IA rispetto ai suoi diretti concorrenti e in cui l’impegno della Commissione UE appare orientato a creare un ambiente, anche giuridico, in grado di stimolare tali investimenti [Spedicato 2019, note omesse].

Vi sono, invece, coloro che ritengono che sia preferibile attribuire l’esclusiva al programmatore del sistema di intelligenza artificiale.

[…] Allorquando ci si trovi di fronte ad un lavoro creativo l’ordinamento dovrebbe offrire protezione all’opera, a prescindere dal fatto che non esista un soggetto umano che possa essere ritenuto, per lo meno direttamente, autore di tale creazione. Sulla scia di tale corrente di pensiero dottrina meno recente ha sostenuto, partendo dal presupposto che l’apparecchio elettronico non crea dal nulla, bensì opera sulla base di un programma immesso dall’uomo che può già considerarsi «creativo», che la titolarità del diritto d’autore spetti al programmatore. Tale teoria è stata ripresa e sviluppata da una recente dottrina, la quale sostiene che anche in ipotesi di opere generate dall’intelligenza artificiale sussista l’elemento della originalità, il quale si manifesterebbe però in un momento antecedente a quello della creazione dell’opera, riguardando così la persona fisica che programma il sistema intelligente o, in alternativa, quella che lo sviluppa o lo utilizza, alla quale, in definitiva, dovrebbe essere imputata la paternità dell’opera. Non si tratterebbe, però, di attribuire al programmatore il «classico» diritto d’autore ma un diritto sui generis, il quale non avrebbe la funzione di tutelare le opere dell’ingegno in quanto opere creative, bensì di offrire un compenso agli ingenti investimenti, finanziari e lavorativi, di coloro che hanno creato il sistema. La soluzione proposta si fonderebbe su una precisa opzione di politica legislativa e troverebbe giustificazione nel principio per cui il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è la creazione dell’opera, quale peculiare espressione del lavoro intellettuale (art. 6 l.d.a.) [Fontanarosa 2020, 148, note omesse, ivi riferimenti].

Ma chi si muove verso la proteggibilità delle opere frutto dell’intelligenza artificiale taglia dal giro il diritto morale. Non a caso si fa riferimento a un diritto connesso al diritto d’autore o a un diritto sui generis.