Parte seconda

15 Capitolo 15- Il danno alla persona e il diritto alla vita

15.1 Caso 15-1: incidente automobilistico e morte immediata della persona. Problema: è trasmissibile agli eredi il danno non patrimoniale da morte immediata?

Partiamo da un caso (purtroppo) ricorrente.

Caso 15-1

All’esito di sinistro stradale il Sig. X moriva sul colpo (moriva immediatamente).

Il problema può essere formulato nei seguenti termini.

Gli eredi di una persona che sia morta immediatamente a causa di un illecito civile possono agire contro l’autore dell’illecito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita (c.d. danno tanatologico)?

15.2 Cenni all’evoluzione del danno alla persona

Fino agli anni ’70 del secolo scorso non esisteva un danno non patrimoniale alla salute della persona. La lesione all’integrità psico-fisica rilevava solo sul piano della perdita della capacità lavorativa, cioè sul piano del danno patrimoniale. Mancava, dunque, una tutela risarcitoria della salute in sé e per sé considerata. Ciò comportava, tra l’altro, palesi disuguaglianze. Tristemente famoso a questo proposito è il c.d. caso Gennarino affrontato da Trib. Milano 18 gennaio 1971, in Giur. merito, 1971, I, 209.

Nella ipotesi di menomazione fisica derivante da fatto illecito a danno di un bambino non ancora pervenuto all’età lavorativa (cinque anni), la percentuale di invalidità permanente, che deve rapportarsi alla sua prevedibile attività futura, e l’ammontare presumibile del futuro reddito, vanno determinati in base al lavoro svolto dal padre, dovendosi ritenere che il bambino, nel futuro, svolgerà la stessa professione del padre e raggiungerà un eguale grado di specializzazione (nella specie, manovale generico). L’ammontare del risarcimento, in base ai criteri suindicati, va calcolato in via equitativa.

Negli anni ‘70 l’ingiustizia legata all’ancoraggio del danno alla persona al danno patrimoniale si fa intollerabile.

Il danno non patrimoniale, però, veniva tradizionalmente identificato dall’interpretazione dominante nel danno morale soggettivo ed era ritenuto suscettibile di risarcimento solo nei casi espressamente previsti dalla legge (lettura restrittiva dell’art. 2059 c.c.).

Si trattava perciò di trovare strade interpretative che superassero le strettoie dell’art. 2059 c.c.

Una di queste strade culmina con la sentenza della Corte costituzionale estesa da Renato Dell’Andro (Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053).

Posto che: a) l’art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico, per sé considerato; b) il diritto vivente individua nell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 32 Cost., la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso, di tale pregiudizio, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di un reato, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 32 Cost.

Cesare Salvi così descrive quella stagione [Salvi 2015, 197].

Si manifesta così la connessione tra il principio personalistico e quello sociale che caratterizza la nostra Carta fondamentale. Le norme costituzionali (l’art. 32, anche alla luce del principio di eguaglianza) sono poste a fondamento di una «de-economicizzazione» della salute come bene giuridico. […]
La tutela non è più limitata al «valore patrimoniale» della salute per il danneggiato, e il diritto alla salute non coincide più con l’integrità fisica in senso stretto, come (salve le ipotesi di reato) nel diritto liberale, per il quale aveva rilievo essenzialmente l’incidenza della lesione sulla forza-lavoro del danneggiato, suscettibile di scambio e quindi di valutazione economica sul mercato. La nozione di danno biologico esprime quindi, dal punto di vista della tutela risarcitoria, una nuova idea di diritto alla salute, come situazione soggettiva essenzialmente non patrimoniale.

Ai fini di questo capitolo, possiamo individuare l’ultima importante tappa della giurisprudenza nel superamento dell’impostazione della Consulta del 1986 che conduce a un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 2059 c.c.. In proposito si veda una delle sentenze gemelle della Cassazione del 2008 (c.d. di San Martino). Il riferimento è a Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, in Foro it., 2009, I, 120.

Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

15.3 Le opposte soluzioni al problema e le critiche alla soluzione dominante. Casi 15-2, 15-3, 15-4: morte dopo tre giorni di lucida agonia e risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis; morte immediata e risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio al figlio; morte immediata di uomo e richiesta risarcimento del danno non patrimoniale da parte dello Stato

Alla metà degli anni ’90 quando il risarcimento del danno biologico (danno alla salute) si andava consolidando, giunge alla Corte costituzionale e alla Corte di cassazione il problema del danno tanatologico che abbiamo formulato nel –> Paragrafo 15.1.

La soluzione al problema che si impone nelle alte giurisdizioni è la negazione di un risarcimento del danno alla vita trasmissibile agli eredi [cfr. Izzo 2018].

La matrice della soluzione è costituita dalla sentenza della Corte costituzionale estesa dal grande civilista Luigi Mengoni (Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3297).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del de cuius o del danno alla salute subìto da un familiare a causa dell’evento mortale, in riferimento agli art. 2, 3 e 32 Cost.

Gli argomenti maggiormente rilevanti, di taglio sistematico, sono i seguenti.

La tutela non può attuarsi se non con la mediazione del sistema della responsabilità civile organizzato dall’ordinamento legislativo: sistema che solo il legislatore può modificare. […]
Ma con ciò – un volta corretto l’errore che rapporta il danno risarcibile alla lesione per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze pregiudizievoli – si finisce col dar ragione alla giurisprudenza contraria ad ammettere pretese risarcitorie iure hereditario: giurisprudenza fondata sull’argomento, risalente a una non recente sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione [n. 3475 del 1925, in Foro it., 1926, I, 328], secondo cui un diritto di risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita. […]
L’ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di risarcimento in qualità di eredi non proviene dunque, come pensa il giudice a quo, dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai sensi dell’art. 2043 c.c., bensì da un limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all’oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite.

Come si accennava poc’anzi, la soluzione della Consulta fu prontamente fatta propria dalla Cassazione. Si tratta di una soluzione percepita come inappagante da una parte della dottrina e della giurisprudenza.

[Dell’argomentare di Corte cost. 372/1994] colpisce il riferimento a una sentenza di settanta anni precedente. La rivoluzione copernicana del danno alla salute ridisegna il sistema della responsabilità civile, ma lascerebbe intatte le soluzioni degli anni Venti del «secolo breve» per ciò che concerne il danno da uccisione, perché vita e salute sono beni giuridici differenti.
Rispetto al danno da perdita della vita opererebbe il limite strutturale della responsabilità civile ora ricordato. Ad altra branca dell’ordinamento (il diritto penale) spetterebbe il presidio del bene della vita. Al netto delle discettazioni filosofiche o scientifiche attorno al confine tra vita e morte, quel che la Cassazione, nello sposare la visione della Consulta, ha aggiunto è l’enfasi sulla forza centripeta della funzione compensativa del risarcimento del danno non patrimoniale, funzione solitamente condita dalla declamazione – che nel rigetto del danno da uccisione suona decisamente fine a sé stessa – del principio dell’integrale riparazione. Invero, già le parole di Mengoni lasciavano intendere che il risarcimento del danno non patrimoniale non può che avere l’unica funzione di riparare a una perdita. Come corollario si sono poi addotti argomenti che si possono sintetizzare nell’assunto che la vita è un bene incommensurabile il cui risarcimento, quand’anche fosse possibile in linea teorica con riferimento agli altri presupposti, risulterebbe insuscettibile di quantificazione.
Ma il cuore del ragionamento rimane il brano di Corte cost. 372/94 appena citato. Un brano che condensa principi passati indenni attraverso vari rimaneggiamenti del sistema, compresi quelli della terza sezione del 2003 e delle sezioni unite del 2008 […] [Caso 2014].

Le principali argomentazioni addotte contro non risarcibilità del danno da perdita della vita sono le seguenti [Caso 2014].

a) È assurdo e contraddittorio riconoscere il danno alla salute e negare il più grave danno da distruzione della vita.
b) La relazione tra fatto (morte) e diritto al risarcimento del danno è una relazione logica e non temporale. È il diritto (l’ordinamento) e non la natura a stabilire i termini della relazione.
c) Se anche si volesse assumere la categoria del tempo per analizzare la relazione tra lesione e danno, occorrerebbe ricavarne che la distruzione della vita è, se contemplata da una prospettiva ex ante, un danno immanente – o, secondo diversi inquadramenti, un danno- evento o ancora una perdita di chance – e non un danno futuro. Rovesciare la prospettiva guardando ex post alla morte distorce il ragionamento e rende fallaci le sue conseguenze.
d) L’uccisione di una persona è una condotta plurioffensiva in quanto danneggia non solo i prossimi congiunti (il cui risarcimento è il riflesso moderno di una regola arcaica basata sulla vendetta del nucleo familiare), ma, in primo luogo e nel modo più grave, la stessa persona uccisa, oltre a rappresentare un costo elevatissimo per la società nel suo complesso. Guardare esclusivamente alle pretese iure proprio dei prossimi congiunti significa lasciare senza tutela la persona defunta e la società.
e) La responsabilità civile ha funzione non solo compensativa, ma anche sanzionatoria e deterrente.
f) La vita è un bene non più incommensurabile di altri beni per i quali si ammette normalmente il risarcimento; e, d’altra parte, nell’analisi economica si fa uso di parametri per la quantificazione del valore della vita.
A questo ventaglio di argomenti si è aggiunta una recente e raffinata rilettura del problema [v. Lipari 2012]. Secondo questa ricostruzione, si tratta di spostare la prospettiva dalla dimensione soggettiva (il diritto alla vita) a quella oggettiva (il bene della vita). «C’è da chiedersi allora [...] se non possa, almeno in linea di ipotesi, ammettersi che la vita, riconducibile alla sfera dei diritti e alla loro relativa tutela finché appartiene al suo titolare, debba essere intesa nell’ottica dei beni nel momento in cui viene distrutta, risultando quindi non più riconducibile ad un titolare, ma non per questo, nella sua oggettività, immeritevole di tutela nell’interesse della collettività».

Nel 2014 la III sezione civile della Corte di cassazione prova a invertire la rotta (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, in Foro it., 2014, I, 719). Il giudice Scarano è l’estensore della motivazione. Qui di seguito si riproduce la massima della sentenza.

Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita – bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile – è garantito dall’ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno «biologico terminale» e di danno «catastrofale»; esso, pertanto, rileva ex se, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta «immediata» o «istantanea», senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l’intensità della sofferenza dalla stessa subita per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine.

La risarcibilità del danno da morte viene ricondotta da Cass. 1361/2014 alla rediviva categoria del danno-evento quale eccezione al paradigma del 2008 incentrato sul danno-conseguenza. Qui di seguito si riportano alcune rilevanti argomentazioni.

«[...] Il ristoro del danno da perdita della vita costituisce in realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza. La morte ha infatti per conseguenza ... la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto. [...] Non si tratta quindi di verificare quali conseguenze conseguano al danno evento, al fine di stabilire quali siano risarcibili e quali no. Nel più sta il meno. [...] Come correttamente osservato in dottrina, la perdita della vita va in realtà propriamente valutata ex ante e non già ex post rispetto all’evento che la determina. È allora proprio l’eccezione che vale a confermare la regola, evitando che la stessa risulti fallace in quanto insuscettibile di generale applicazione, sì da legittimarne la revoca in dubbio». La funzione compensativa del risarcimento risulta «pienamente assolta dall’obiettiva circostanza che il credito alla vittima spettante per la perdita della propria vita a causa dell’altrui illecito accresce senz’altro il suo patrimonio ereditario». Il risarcimento del danno da perdita della vita va valutato equitativamente. «Deve ritenersi allora ammissibile qualsiasi modalità che consenta di addivenire ad una valutazione “equa”».

 

La questione viene poi rimessa alle Sezioni unite della Cassazione. Nella sentenza Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350, in Foro it., 2015, I, 2682, i giudici di legittimità tornano a ribadire la non risarcibilità e la non trasmissibilità agli eredi del danno tanatologico.

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

Qui di seguito si riportano gli argomenti maggiormente rilevanti.

[3.2 Al risalente e costante orientamento che la risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita] le sezioni unite intendono dare continuità, non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento. Certamente tali ragioni non sono state neppure articolate con la sentenza n. 15760 del 2006 (pronunciata su ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da morte di congiunto avanzata iure proprio), che, con affermazione avente dichiarata natura di obiter «sistematico», si è limitata ad auspicare che, in conformità con orientamenti dottrinari italiani ed europei, sia riconosciuto quale momento costitutivo del credito risarcitorio quello della lesione, indipendentemente dall’intervallo di tempo con l’evento morte causalmente collegato alla lesione stessa. Ma anche l’ampia motivazione della sentenza n. 1361 del 2014, cit., che ha effettuato un consapevole revirement, dando luogo al contrasto in relazione al quale è stato chiesto l’intervento di queste sezioni unite, non contiene argomentazioni decisive per superare l’orientamento tradizionale, che, d’altra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza europea con la sola eccezione di quella portoghese.
La premessa del predetto orientamento, peraltro non sempre esplicitata, sta nell’ormai compiuto superamento della prospettiva originaria secondo la quale il cuore del sistema della responsabilità civile era legato a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che ha riguardo all’agire dell’autore dell’illecito e vede nel risarcimento una forma di sanzione analoga a quella penale, con funzione deterrente (sistema sintetizzato dal principio affermato dalla dottrina tedesca «nessuna responsabilità senza colpa» e corrispondente alle codificazioni ottocentesche per giungere alle stesse impostazioni teoriche poste a base del codice del 1942). L’attuale impostazione, sia dottrinaria che giurisprudenziale (che nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l’area della responsabilità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i principi della teoria dell’analisi economica del diritto), evidenzia come risulti primaria l’esigenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, inteso come «perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva» (Corte cost. n. 372 del 1994).
Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico «vita» che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass. n. 1633 del 2000; n. 7632 del 2003; n. 12253 del 2007). La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene «salute», pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994; Cass. n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 5136 del 1998; n. 6404 del 1998; n. 12083 del 1998; n. 491 del 1999; n. 2134 del 2000; n. 517 del 2006; n. 6946 del 2007; n. 12253 del 2007).
E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, non massimata, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, cit., ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dall’assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996).
È questo l’argomento che la dottrina definisce «epicureo», in quanto riecheggia le affermazioni di Epicuro contenute nella lettera sulla felicità a Meneceo («Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci») e che compare nella già indicata sentenza delle sezioni unite n. 3475 del 1925 ed è condiviso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994, cit. – che ha escluso la contrarietà a Costituzione dell’interpretazione degli art. 2043 e 2059 c.c. secondo cui non sono risarcibili iure hereditatis i danni derivanti dalla violazione del diritto alla vita, potendo giustificarsi, sulla base del sistema della responsabilità civile, solo le perdite derivanti dalla violazione del diritto alla salute che si verificano a causa delle lesioni, nel periodo intercorrente tra le stesse e la morte – e dalla costante giurisprudenza successiva di questa corte.
3.3. – La negazione di un credito risarcitorio della vittima, trasmissibile agli eredi, per la perdita della vita, seguìta immediatamente o a brevissima distanza di tempo dalle lesioni subite, è stata ritenuta contrastante con la coscienza sociale alla quale rimorderebbe che la lesione del diritto primario alla vita fosse priva di conseguenze sul piano civilistico (Cass. n. 1361 del 2014), anche perché, secondo un’autorevole dottrina, se la vita è oggetto di un diritto che appartiene al suo titolare, nel momento in cui viene distrutta, viene in considerazione solo come bene meritevole di tutela nell’interesse dell’intera collettività.
Ora, in disparte che la corrispondenza a un’indistinta e difficilmente individuabile coscienza sociale, se può avere rilievo sul piano assiologico e delle modifiche normative, più o meno auspicabili, secondo le diverse opzioni culturali, non è criterio che possa legittimamente guidare l’attività dell’interprete del diritto positivo, deve rilevarsi che, secondo l’orientamento che queste sezioni unite intendono confermare, la morte provoca una perdita, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai congiunti che di tal perdita sono risarciti, mentre non si comprende la ragione per la quale la coscienza sociale sarebbe soddisfatta solo se tale risarcimento, oltre che ai congiunti (per tali intendendo tutti i soggetti che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali attuali, abbiano relazioni di tipo familiare giuridicamente rilevanti, con la vittima) per le perdite proprie, fosse corrisposto anche agli eredi (e in ultima analisi allo Stato). Come è stato osservato (Cass. n. 6754 del 2011), infatti, pretendere che la tutela risarcitoria «sia data “anche” al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti».
Coglie il vero, peraltro, il rilievo secondo cui, oltre che oggetto di un diritto del titolare, insuscettibile di tutela per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio, la vita è bene meritevole di tutela nell’interesse dell’intera collettività, ma tale rilievo giustifica e anzi impone, come è ovvio, che sia prevista la sanzione penale, la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività nel suo complesso, senza escludere il diritto ex art. 185, 2° comma, c.p. al risarcimento dei danni in favore dei soggetti direttamente lesi dal reato, ma non impone necessariamente anche il riconoscimento della tutela risarcitoria di un interesse che forse sarebbe più appropriato definire generale o pubblico, piuttosto che collettivo, per l’evidente difficoltà, tutt’ora esistente per quanto riguarda la tutela giurisdizionale amministrativa, di individuare e circoscrivere l’ambito della «collettività» legittimata a invocare la tutela.
3.4. – Ulteriore rilievo, frequente in dottrina, è che sarebbe contraddittorio concedere onerosi risarcimenti dei danni derivanti da lesioni gravissime e negarli del tutto nel caso di illecita privazione della vita, con ciò contraddicendo sia il principio della necessaria integralità del risarcimento che la funzione deterrente che dovrebbe essere riconosciuta al sistema della responsabilità civile e che dovrebbe portare a introdurre anche nel nostro ordinamento la categoria dei danni punitivi.
L’argomento («è più conveniente uccidere che ferire»), di indubbia efficacia retorica, è in realtà solo suggestivo, perché non corrisponde al vero che, ferma la rilevantissima diversa entità delle sanzioni penali, dall’applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell’illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l’autore dell’illecito di quelle che derivano dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore.
Peraltro è noto che secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 1985; n. 369 del 1996; n. 148 del 1999) il principio dell’integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l’esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile, dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere che in una perdita che richiede l’esistenza di un soggetto che tale perdita subisce.
Del pari non appare imposto da alcuna norma o principio costituzionale un obbligo del legislatore di prevedere che la tutela penale sia necessariamente accompagnata da forme di risarcimento che prevedano la riparazione per equivalente di ogni perdita derivante da reato, anche quando manchi un soggetto al quale la perdita sia riferibile.
Da quanto già rilevato, inoltre, la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale ha comportato l’obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza (v., tra le tante, Cass. n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 491 del 1999; n. 12253 del 2007; 6754/2011) e l’affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltre che consolatoria), tanto che si è ritenuto non delibabile, per contrarietà all’ordine pubblico interno, la sentenza statunitense di condanna al risarcimento dei danni «punitivi» (Cass. n. 1183 del 2007; n. 1781 del 2012), i quali si caratterizzano per un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato ed il danno effettivamente subìto.
3.5. – Pur non contestando il principio pacificamente seguìto dalla giurisprudenza di questa corte (in adesione a un’autorevole dottrina e in conformità con quanto affermato da Corte cost. n. 372 del 1994) secondo il quale i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell’evento lesivo, in sé considerato, si è affermato con la sentenza n. 1361 del 2014, che il credito risarcitorio del danno da perdita della vita si acquisirebbe istantaneamente al momento dell’evento lesivo che, salvo rare eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, ponendosi come eccezione a tale principio della risarcibilità dei soli «danni-conseguenza».
Ma, a parte che l’ipotizzata eccezione alla regola sarebbe di portata tale da vulnerare la stessa attendibilità del principio e, comunque, sarebbe difficilmente conciliabile con lo stesso sistema della responsabilità civile, fondato sulla necessità ai fini risarcitori del verificarsi di una perdita rapportabile a un soggetto, l’anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il «bene salute» e il «bene vita» sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Peraltro, se tale anticipazione fosse imposta dalla difficoltà di quantificazione del lasso di tempo intercorrente tra morte (da intendersi sempre processo mortale e non come evento istantaneo) e lesione, necessario a far sorgere nel patrimonio della vittima il credito risarcitorio, sarebbe facile osservare, da un lato, che da punto di vista giuridico è sempre necessario individuare un momento convenzionale di conclusione del processo mortale, come descritto dalla scienza medica, al quale legare la nascita del credito, e dall’altro che l’individuazione dell’intervallo di tempo tra morte e lesione, rilevante ai fini del riconoscimento del credito risarcitorio, è operazione ermeneutica certamente delicata e che presenta margini di incertezza, ma del tutto conforme a quella che il giudice è costantemente impegnato ad operare quando è costretto a fare applicazione di concetti generali e astratti.

Ma la soluzione dominante continua a ricevere critiche [Pardolesi, Palmieri 2015; Caso 2015].

Ecco qui di seguito alcuni rilievi di Alessandro Palmieri e Roberto Pardolesi [Pardolesi, Palmieri 2015, note omesse].

In definitiva, l’apparato argomentativo impiegato dalle sezioni unite per ribadire l’irrisarcibilità del danno da morte istantanea si rivela, nelle sue singole articolazioni, fragilissimo. E potrebbe riuscire vieppiù indebolito da un ulteriore incrocio, imposto dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, i cui principi costringono non di rado ad abiurare convinzioni che apparivano radicate nell’ordinamento interno. Segnatamente, quasi in parallelo con il 14° emendamento della Costituzione federale statunitense, che impone ai singoli Stati il dovere di non sopprimere la vita umana «without due process of law», l’art. 2 della convenzione europea riconosce il «diritto alla vita». Da tale previsione si ricavano anche obblighi positivi in capo agli Stati, come quello di investigare sulle morti sospette e di adottare misure idonee a prevenire il rischio di perdita della vita. Proprio nel contesto di quest’ultima obbligazione si fa rientrare l’esigenza di risarcire i pregiudizi di natura non patrimoniale. Di modo che, anche alla luce dell’art. 13 della convenzione, dove si pone l’accento sull’effettività dei rimedi, il «right to compensation» si candida come complemento imprescindibile del «right to life». Vero è che la corte di Strasburgo al momento non si è mostrata propensa a estendere la portata degli strumenti di difesa della vita ai rapporti interprivati; tuttavia, nella dottrina europea si fa strada la convinzione che il risarcimento per il danno da morte non operi soltanto quando è lo Stato in prima persona, tramite i suoi apparati e i suoi funzionari, a venir meno all’obbligo di rispettare la vita. Per questa via, in realtà, si va a recuperare la consapevolezza che il «bene fondamentale della vita ... è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2» della Carta repubblicana; e che, d’altro canto, alle «situazioni soggettive costituzionalmente garantite» corrisponde «l’obbligo del legislatore di apprestare una tutela piena, e in particolare – ma non esclusivamente – una piena tutela risarcitoria». Anche perché «sarebbe invero arduo individuare quanto resterebbe di un diritto se non potesse essere fatto valere dinanzi a un giudice per avere effettiva tutela».
Ma la vischiosità del precedente ultra-consolidato rassicura le sezioni unite. Business as usual.

Per concludere il capitolo si riportano altri rilievi critici [Caso 2015, note omesse].

Gli argomenti che negano il danno da perdita della vita in caso di morte immediata o «quasi» sono sostanzialmente quelli che la Corte costituzionale e la Cassazione avevano elaborato alla metà degli anni novanta, e che le sentenze delle sezioni unite di San Martino (Cass., sez. un., 26973/08) non avevano toccato. Anche le contraddizioni rimangono le stesse.
Quale logica sostiene l’affermazione in base alla quale se esiste un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte si determina un danno (danno biologico terminale o danno catastrofale), che implica perdita di utilità e si traduce in un credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, mentre nel caso di morte immediata questa utilità scompare? Che cosa intendono le sezioni unite per utilità, posto che nel caso di danno sofferto nell’apprezzabile lasso di tempo saranno gli eredi a fruire del risarcimento? Delle due l’una: o, nella circostanza, il risarcimento ha una funzione sanzionatorio-deterrente, oppure occorre ammettere che anche laddove siano gli eredi a fruire del risarcimento, quest’ultimo conserva una funzione compensativa (e allora non si vede perché uguale funzione compensativa non possa rivestire il danno da perdita della vita). L’assioma che distingue nominalisticamente la salute dalla vita non basta a superare la contraddizione. Com’è stato più volte rilevato, l’orientamento dominante appiattisce la ricostruzione del problema su una visione ex post. Osservata da una prospettiva ex ante, una gravissima lesione dell’integrità psicofisica può esitare o meno nella morte. Il medico che interviene sulla lesione cura la compromissione della salute e prova ad accrescere le chances di sopravvivenza (cioè a salvare o ad allungare la vita). Così, se il diritto interviene quando ancora non si sa quale sarà l’esito della lesione, la reazione sul piano civilistico sarà la corresponsione di un risarcimento del danno biologico, ma si può a ragione sostenere che quel danno incorpora la diminuzione delle probabilità di sopravvivenza.
Invero, il risarcimento del danno da perdita della vita rappresentava e rappresenta la scelta più lineare. Una lesione, accertabile scientificamente, all’integrità piscofisica di una persona può tradursi o nella diminuzione della salute o nella perdita della vita. Possono essere trovati metodi di quantificazione del danno che siano in grado di conciliare equità e prevedibilità. Il risarcimento si trasmette al patrimonio ereditario, che è la prosecuzione della vita giuridica della persona uccisa, svolgendo una funzione che è al tempo stesso riparatoria e sanzionatorio-deterrente o se si preferisce simbolica. Nel caso in cui sia lo Stato a ricevere il risarcimento non si determina alcuna assurdità, ma solo la logica conseguenza di un illecito che non colpisce solo il singolo ma anche la collettività (o, come preferiscono le sezioni unite, l’interesse generale o pubblico). La soluzione poteva già essere imboccata alla metà degli anni novanta, i tempi erano maturi, ma si scelse di sposare un ragionamento antico e contraddittorio. Ribaltare un orientamento dominante, ripensare le categorie della responsabilità civile sono operazioni complesse. Le sezioni unite hanno scelto la soluzione, sotto tutti i punti di vista, più facile. Il sistema della responsabilità civile e soprattutto le vittime di uccisioni ne pagano le conseguenze.

Caso 15-2

All’esito di sinistro stradale il Sig. Y moriva dopo tre giorni di lucida agonia.

Gli eredi agiscono contro il responsabile dell’incidente per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima.

Qual è il problema?

Qual è la soluzione del problema?

Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

Caso 15-3

All’esito di sinistro stradale il Sig. Y moriva di colpo.

Tutti i prossimi congiunti del Sig. Y sono morti. L’unico sopravvissuto è il figlio.

Quest’ultimo, che non vedeva il padre da vent’anni e con il quale non aveva più alcun rapporto a seguito di screzi e incomprensioni, agisce iure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla distruzione del rapporto parentale.

Qual è il problema?

Qual è la soluzione del problema?

Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

Caso 15-4

All’esito di sinistro stradale il Sig. Y di 30 anni, solo al mondo, moriva di colpo.

Lo Stato agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale del danno da perdita della vita.

Qual è il problema?

Qual è la soluzione del problema?

Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti addotti.

Domande. Serie 15-1

Nel Caso 15-2 qual è la rilevanza del fattore tempo? Se si trattasse di 10 giorni invece di 3 la misura del risarcimento del danno cambierebbe? Se invece di 3 giorni si trattasse di 3 ore quale sarebbe la differenza? Cosa si intende per lucidità nell’espressione «lucida agonia»

Nel Caso 15-3 il fatto che il figlio non vedesse più il padre è un elemento fattuale rilevante?